Art. 547 - Aborto procuratosi dalla donna (1)
[1. La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.
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[1. La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.