Art. 548 - Istigazione all’aborto (1)
[1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall’articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.
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