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Art. 186 - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

1. Oltre quanto è prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Rassegna di giurisprudenza

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 19 che ha la natura di pena accessoria; trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l’azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 citato non può essere disposta d’ufficio in mancanza della domanda della parte istante (per tutte, Sez. 6, 7917/1998; SU, 6168/1988).

Ed ancora, da ciò deriva, proprio in ragione della natura suddetta  assimilabile non a pena accessoria, ma ad un mezzo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile che l’ha subito  che la sospensione condizionale della pena non può avere ad oggetto la pubblicazione della sentenza penale, nel senso che la prima non può esser subordinata all’esecuzione dell’altra (Sez. 3, 23719/2016).