Art. 187 - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto
1. L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
2. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Rassegna di giurisprudenza
In tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario. E ciò in forza di una lettura dell’art. 2055 c.c. che ritiene, a proposito del principio di solidarietà da fatto illecito, come la nozione di unico evento dannoso debba essere intesa in senso sostanzialistico e non assoluto, dovendosi considerare unico l’evento dannoso anche quando tra le condotte, benché autonome, vi sia un nesso di interdipendenza anche per ragioni di contesto spazio-temporale; in questa ottica, l’eventuale diversità dell’apporto dei singoli potrà valere ai fini di una eventuale azione di regresso tra i danneggianti (Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la condanna degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile, nonostante gli stessi rispondessero di imputazioni diverse, non in concorso tra loro. La Corte, in applicazione del principio enunciato, rilevava che la corte di merito non avesse dato alcun riscontro al motivo di appello relativo all’accertamento se l’evento dannoso oggetto del processo fosse unico o se si trattasse di eventi distinti dei quali ciascuno degli imputati dovesse rispondere per proprio conto e non solidalmente e, per l’effetto, ha annullato la sentenza impugnata relativamente alla condanna dei ricorrenti in solido al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello) (Sez. 2, 12882/2022).
La solidarietà nelle obbligazioni risarcitorie tra corresponsabili del medesimo fatto illecito discende dalla legge e non necessita di apposito dispositivo (Sez. 2, 4719/2018).
Anche nel procedimento penale, come nel procedimento civile, che potrebbe essere autonomamente instaurato, opera, a tutela del danneggiato, la regola secondo cui tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso finale, rendendosi inadempiente a obblighi scaturiti da fonti diverse. In questa prospettiva la previsione dell’art. 187 comma 2 impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a determinare un unico evento dannoso (Sez. 2, 1681/2017).
La previsione di cui all’art. 187, comma secondo – disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale – impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell’unicità dell’evento dannoso e non nell’unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Sez. 5, 32352/2014).
In virtù del principio solidaristico, fissato nell’art. 187 in relazione agli artt. 1292, 2055 e 2058 CC e posto a base della disciplina del concorso di persone nel reato - in ragione del quale è consentita l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascuno dei concorrenti -, l’ablazione dell’intero profitto può essere eseguita nel patrimonio di uno qualunque dei concorrenti, nonostante le somme illecite siano state incamerate, in tutto o in parte, da un altro o da altri correi. In altri termini, il concorrente nel reato può legittimamente essere chiamato a rispondere dell’intero profitto che gli autori del reato hanno ricavato dall’illecito, e non soltanto della quota che di esso egli abbia eventualmente ricevuto. Rimane ovviamente salvo l’eventuale riparto pro quota tra i medesimi concorrenti, aspetto che, in quanto fatto interno a questi ultimi, non assume alcun rilievo penale (Sez. 6, 9988/2015).
Non sussiste obbligo di determinazione percentualistica nell’ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati, la cui obbligazione risarcitoria è regolata dal principio di solidarietà passiva dettato dall’art. 187, secondo comma, e dall’art. 2055 CC (Sez. 4, 3461/2015).
La condotta posta in essere dai soggetto che emette le fatture per operazioni inesistenti (art. 8 DLGS 74/2000) e quella di chi si avvale di dette fatture (art. 2 DLGS 74/2000) sono "autonome" e non danno luogo ad un illecito plurisoggettivo (il concorso nel reato è anzi espressamente escluso dal legislatore). Sicché non può trovare applicazione il principio solidaristico (con conseguente irrilevanza del riparto tra i correi del profitto conseguito) affermato dalle Sezioni unite civili secondo cui di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente (Sez. 3 42641/2013).