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Art. 188 - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

1. Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

2. L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 98/1998, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Rassegna di giurisprudenza

Le spese di mantenimento in carcere rimborsabili dal condannato, in virtù dell’art. 2, comma quarto, Ord. pen. che espressamente rimanda alla determinazione a mezzo decreto ministeriale, vanno determinate in LIT. 3.275 al giorno, circa 1,70 euro, in base al DM n. 597671 del 01/08/1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 31/10/1998 del Ministero di Grazia e Giustizia, e di seguito ad euro 3,62 di seguito al DM 07/08/2015 (Sez. 1, 41718/2015).