Art. 1
1. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
1) alle «pene criminali» la pena di morte (1), l’ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2) alle «pene correzionali» le pene non indicate nei numeri 1 e 3;
3) alle «pene di polizia» le pene dell’arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell’ammenda in misura non superiore nel massimo a euro 103 (2).
2. Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l’ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’articolo 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
(2) Ammenda così aumentata ai sensi dell’articolo 113, L. 689/1981.