Art. 15
1. Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell’articolo precedente, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e l’interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte da quindici giorni a due anni.
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