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Art. 19-quater

Affidamento degli animali sequestrati o confiscati

1. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno (1).

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3, L. 20 luglio 2004, n. 189.

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