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Art. 30

1. Le disposizioni dell’articolo 96 e della prima parte dell’articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordo (1) o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell’attuazione del codice stesso.

(1) L’attuale termine «sordo» così sostituisce l’originaria espressione «sordomuto» ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, L. 20 febbraio 2006, n. 65.

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