Art. 36
1. Per i reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si può procedere d’ufficio:
1) se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;
2) se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e lo è, invece, secondo il codice penale.
2. Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito negli articoli 124 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l’istanza o la richiesta decorre dal giorno dell’attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.