Art. 49
1. Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell’attuazione del codice penale stesso.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.
x
x
1. Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell’attuazione del codice penale stesso.