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Art. 51

1. I provvedimenti già emessi ai termini del capoverso dell’articolo 53, o della prima parte dell’articolo 54, o dell’articolo 57, o della prima parte dell’articolo 58 del codice abrogato rimangono fermi.

2. Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.

3. Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell’articolo 53 del predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza, essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.

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