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Art. 25

Albo degli avvocati

 1. Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l’albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.

2. È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

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