Art. 25
Albo degli avvocati
1. Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l’albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.
2. È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.
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