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Art. 28

Espletamento dell’osservazione della personalità

1. L’osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

3. L’osservazione è condotta da personale dipendente dall’Amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell’articolo 80 della legge.

4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell’istituto e sono dal medesimo coordinate.

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