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Art. 29

Programma individualizzato di trattamento

1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell’articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell’articolo 1 della stessa.

2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell’istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell’articolo 28.

3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all’educatore.

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