x

x

Art. 30

Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti

 1. I condannati e gli internati, all’inizio dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all’esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell’ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l’assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

2. Nell’istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione previste dall’articolo 13 della legge.

3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l’assegnazione definitiva.

4. Per l’assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell’articolo 115.

5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato provvede il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Nell’ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.