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Art. 55

Assegni per il nucleo familiare

 1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell’istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.

2. Qualora il detenuto o l’internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.

3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all’acquisizione, chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.

4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.

5. Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l’incapace è affidato.

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