x

x

Art. 74

Consigli di aiuto sociale

1. Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell’ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell’ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.

2. Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

3. I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

5. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all’art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

[3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare; (1)]

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell’ente.

6. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell’assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall’articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevute dall’ente a tale scopo.

7. Il regolamento stabilisce l’organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

(1) Numero abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 124/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.