Art. 73
Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto
1. Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto.
2. La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
3. Per il bilancio, l’amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall’art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
4. La cassa è amministrata da un consiglio composto:
1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) da un rappresentante del Ministero dell’interno.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell’ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l’assistenza.
6. Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.
7. Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all’art. 23.
8. I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.