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Art. 72

Uffici locali di esecuzione penale esterna

1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Gli uffici:

a) svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

b) svolgono le indagini socio-familiari e l’attività di osservazione del comportamento per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; (1)

c) propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

d) controllano l’esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all’autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

(1) Lettera così modificata dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della decisione sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 e, con le corrispondenti peculiarità, della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, la prognosi sul probabile reinserimento sociale del condannato deve tenere conto, non solo degli elementi relativi alla natura e modalità del reato commesso, dei precedenti penali, delle pendenze processuali e di altre eventuali indicazioni provenienti dalle informative di pubblica sicurezza, ma anche della condotta serbata da libero, nonché dei risultati della indagine socio-familiare operate dalle strutture di osservazione, allo scopo di verificare, non soltanto l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi idonei a sorreggere un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, 9546/2018).

Non si può prescindere, ai fini dell’eventuale adozione dell’affidamento in prova al servizio sociale, da un’adeguata valutazione degli esiti dell’indagine socio-familiare di cui all’art. 72, comma 2, lett. b, dai quali si può prescindere solo quando il corredo di risultanze documentali acquisite sia già di incontrovertibile evidenza negativa (Sez. 7, 7724/2014).