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Art. 76

Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto

1. Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all’assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.