Art. 76
Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto
1. Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all’assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.