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Art. 77

Comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale

1. Al fine di favorire l’avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l’ente di cui al quarto comma dell’art. 74, è istituito il comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

2. Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d’opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell’amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all’art. 72.

3. I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

4. Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.