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Art. 19

Istruzione

1. Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione dei corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

2. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

3. Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. (1)

4. Speciale attenzione è dedicata all’integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei princìpi costituzionali. (1)

5. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

6. Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l’ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92. (2)

7. È favorito l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

(1) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 123/2018.

(2) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Il diritto allo studio per i detenuti sottoposti a regime differenziato non risulta compromesso dalla mancata ammissione all’uso del lettore CD-DVD, potendo costoro accedere agli altri strumenti in dotazione presso l’amministrazione penitenziaria (Sez. 7, 51599/2014). L’utilizzazione di tale strumento, per allietare le numerose ore trascorse dentro la camera di pernottamento, non rappresenta una necessaria estrinsecazione del diritto allo studio o all’informazione, adeguatamente tutelati attraverso le previsioni di accesso alla biblioteca del carcere, alle trasmissioni radio e televisive, alla palestra e alla socialità, non dà quindi luogo ad un diritto soggettivo e non è quindi reclamabile dinanzi l’AG (Sez. 1, 6040/2019).

Sono legittime le prescrizioni dettate dalle circolari ministeriali che, senza escluderla, limitano la possibilità di ricezione dall’esterno - tramite spedizione - di pubblicazioni che riportano elaborati grafici redatti da terzi, anche se da utilizzarsi per finalità di informazione o di istruzione, in quanto la disciplina speciale dettata dall’art. 41-bis comma 2-sexies, per i condannati per reati di maggiore pericolosità sociale rende legittima l’adozione delle misure previste dal comma 1-quater, tra le quali rientrano le misure dettate per prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza (lettera a) e quelle in tema di limitazione degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno (lettera c). Nella nozione di oggetti sono fatti rientrare, per la genericità del termine, anche libri, giornali e pubblicazioni provenienti dall’esterno ed il regime limitativo è stato già riconosciuto come legittimo e coerente con le finalità della norma di cui all’art. 41-bis e non comportante ingiustificate restrizioni alle facoltà riconosciute in tema di informazione e istruzione, non soppresse, ma da esercitarsi mediante sottoposizione ad un più rigoroso controllo circa la provenienza dei libri o delle stampe per impedire scambi sospetti con familiari di testi che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo. È dunque ragionevole e non discriminatorio che l’acquisizione di pubblicazioni avvenga per il tramite della direzione dell’istituto o dell’impresa incaricata della distribuzione in carcere (Sez. 7, 12489/2018).