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Art. 25-ter

Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali (1)

1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 124/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.