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Art. 31

Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati (1)

1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’istituto.

2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. l), D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.