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Art. 30-quater

Concessione dei permessi premio ai recidivi

I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:

a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;

c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

Rassegna di giurisprudenza

La disciplina restrittiva prevista dall’art. 30-quater, che comporta un innalzamento dei periodi di espiazione della pena per poter fruire dei permessi premio - si applica nel solo caso in cui la recidiva reiterata sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella sentenza di condanna per la quale vi è esecuzione (Sez. 7, 30007/2018).