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Art. 49

Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà (1)

[Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, L. 689/1981.

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