Comitato Antiriciclaggio: responsabilità gravante sui soggetti obbligati alle segnalazioni delle operazioni sospette
Il parere inizia individuando analiticamente i soggetti investiti da tale obbligo, segnatamente “…..il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo, il quale inoltrerà la segnalazione al titolare dell’attività o ad un suo delegato (comma 1, art.3) …….” nonché lo stesso “ ….rappresentante o suo delegato il quale provveda a trasmettere la segnalazione all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), previa valutazione globale dell’operazione sulla base degli elementi conoscitivi disponibili…..(comma 2, art.3)”.
Successivamente, valutate le evoluzioni tecniche e organizzative dell’attività finanziaria, la progressiva estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli operatori non finanziari e la necessità di considerare le consequenziali ed innovative modalità operative, il Comitato ha ritenuto opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 3 L. 197/1991, per unità operativa può intendersi “….l’unità organizzativa o la struttura dell’intermediario cui compete l’amministrazione e la gestione concreta del rapporto con la clientela (ad es. l’agenzia assicurativa, un promotore finanziario, un broker, un’agenzia bancaria, ecc.) , conseguentemente, l’onere della segnalazione di operazione sospetta…..”
In altre parole, l’interpretazione esplicata poc’anzi comporta che, ove sia inequivocabilmente responsabile della gestione del rapporto con il cliente una struttura diversa dall’ufficio o punto operativo dove sia materialmente attivato il rapporto, la responsabilità della violazione del 1° comma dell’art. 3 della 197/1991 ricade sull’effettivo gestore/amministratore del rapporto medesimo.
Invece, nel caso in cui la segnalazione sia correttamente inoltrata al responsabile antiriciclaggio, la responsabilità di valutare l’operazione e segnalarla all’UIC o archiviarla, sulla base della consistenza degli elementi di sospetto di cui è a conoscenza, ricade proprio su quest’ultimo.
In pratica, l’omessa segnalazione non è più direttamente imputabile al solo responsabile antiriciclaggio, se questi dimostra di non averla mai ricevuta o che non ne poteva avere conoscenza.
Il parere inizia individuando analiticamente i soggetti investiti da tale obbligo, segnatamente “…..il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo, il quale inoltrerà la segnalazione al titolare dell’attività o ad un suo delegato (comma 1, art.3) …….” nonché lo stesso “ ….rappresentante o suo delegato il quale provveda a trasmettere la segnalazione all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), previa valutazione globale dell’operazione sulla base degli elementi conoscitivi disponibili…..(comma 2, art.3)”.
Successivamente, valutate le evoluzioni tecniche e organizzative dell’attività finanziaria, la progressiva estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli operatori non finanziari e la necessità di considerare le consequenziali ed innovative modalità operative, il Comitato ha ritenuto opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 3 L. 197/1991, per unità operativa può intendersi “….l’unità organizzativa o la struttura dell’intermediario cui compete l’amministrazione e la gestione concreta del rapporto con la clientela (ad es. l’agenzia assicurativa, un promotore finanziario, un broker, un’agenzia bancaria, ecc.) , conseguentemente, l’onere della segnalazione di operazione sospetta…..”
In altre parole, l’interpretazione esplicata poc’anzi comporta che, ove sia inequivocabilmente responsabile della gestione del rapporto con il cliente una struttura diversa dall’ufficio o punto operativo dove sia materialmente attivato il rapporto, la responsabilità della violazione del 1° comma dell’art. 3 della 197/1991 ricade sull’effettivo gestore/amministratore del rapporto medesimo.
Invece, nel caso in cui la segnalazione sia correttamente inoltrata al responsabile antiriciclaggio, la responsabilità di valutare l’operazione e segnalarla all’UIC o archiviarla, sulla base della consistenza degli elementi di sospetto di cui è a conoscenza, ricade proprio su quest’ultimo.
In pratica, l’omessa segnalazione non è più direttamente imputabile al solo responsabile antiriciclaggio, se questi dimostra di non averla mai ricevuta o che non ne poteva avere conoscenza.