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Comitato Antiriciclaggio: responsabilità gravante sui soggetti obbligati alle segnalazioni delle operazioni sospette

Con il parere n. 97, il 15 maggio 2007, il Comitato Antiriciclaggio, per fornire alcuni chiarimenti sulla materia, ha esaminato la questione della responsabilità gravante sui soggetti obbligati alle segnalazioni delle operazioni sospette ex art. 3, L. 197 del 1991, questione insidiosa e mai chiarita a sufficienza. Il Comitato si è soffermato in particolare sull’individuazione dei soggetti sui quali ricade una eventuale responsabilità per mancata segnalazione, ove ne ricorressero, ovviamente, i presupposti.

Il parere inizia individuando analiticamente i soggetti investiti da tale obbligo, segnatamente “…..il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo, il quale inoltrerà la segnalazione al titolare dell’attività o ad un suo delegato (comma 1, art.3) …….” nonché lo stesso “ ….rappresentante o suo delegato il quale provveda a trasmettere la segnalazione all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), previa valutazione globale dell’operazione sulla base degli elementi conoscitivi disponibili…..(comma 2, art.3)”.

Successivamente, valutate le evoluzioni tecniche e organizzative dell’attività finanziaria, la progressiva estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli operatori non finanziari e la necessità di considerare le consequenziali ed innovative modalità operative, il Comitato ha ritenuto opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 3 L. 197/1991, per unità operativa può intendersi “….l’unità organizzativa o la struttura dell’intermediario cui compete l’amministrazione e la gestione concreta del rapporto con la clientela (ad es. l’agenzia assicurativa, un promotore finanziario, un broker, un’agenzia bancaria, ecc.) , conseguentemente, l’onere della segnalazione di operazione sospetta…..”

In altre parole, l’interpretazione esplicata poc’anzi comporta che, ove sia inequivocabilmente responsabile della gestione del rapporto con il cliente una struttura diversa dall’ufficio o punto operativo dove sia materialmente attivato il rapporto, la responsabilità della violazione del 1° comma dell’art. 3 della 197/1991 ricade sull’effettivo gestore/amministratore del rapporto medesimo.

Invece, nel caso in cui la segnalazione sia correttamente inoltrata al responsabile antiriciclaggio, la responsabilità di valutare l’operazione e segnalarla all’UIC o archiviarla, sulla base della consistenza degli elementi di sospetto di cui è a conoscenza, ricade proprio su quest’ultimo.

In pratica, l’omessa segnalazione non è più direttamente imputabile al solo responsabile antiriciclaggio, se questi dimostra di non averla mai ricevuta o che non ne poteva avere conoscenza.

Con il parere n. 97, il 15 maggio 2007, il Comitato Antiriciclaggio, per fornire alcuni chiarimenti sulla materia, ha esaminato la questione della responsabilità gravante sui soggetti obbligati alle segnalazioni delle operazioni sospette ex art. 3, L. 197 del 1991, questione insidiosa e mai chiarita a sufficienza. Il Comitato si è soffermato in particolare sull’individuazione dei soggetti sui quali ricade una eventuale responsabilità per mancata segnalazione, ove ne ricorressero, ovviamente, i presupposti.

Il parere inizia individuando analiticamente i soggetti investiti da tale obbligo, segnatamente “…..il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo, il quale inoltrerà la segnalazione al titolare dell’attività o ad un suo delegato (comma 1, art.3) …….” nonché lo stesso “ ….rappresentante o suo delegato il quale provveda a trasmettere la segnalazione all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), previa valutazione globale dell’operazione sulla base degli elementi conoscitivi disponibili…..(comma 2, art.3)”.

Successivamente, valutate le evoluzioni tecniche e organizzative dell’attività finanziaria, la progressiva estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli operatori non finanziari e la necessità di considerare le consequenziali ed innovative modalità operative, il Comitato ha ritenuto opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 3 L. 197/1991, per unità operativa può intendersi “….l’unità organizzativa o la struttura dell’intermediario cui compete l’amministrazione e la gestione concreta del rapporto con la clientela (ad es. l’agenzia assicurativa, un promotore finanziario, un broker, un’agenzia bancaria, ecc.) , conseguentemente, l’onere della segnalazione di operazione sospetta…..”

In altre parole, l’interpretazione esplicata poc’anzi comporta che, ove sia inequivocabilmente responsabile della gestione del rapporto con il cliente una struttura diversa dall’ufficio o punto operativo dove sia materialmente attivato il rapporto, la responsabilità della violazione del 1° comma dell’art. 3 della 197/1991 ricade sull’effettivo gestore/amministratore del rapporto medesimo.

Invece, nel caso in cui la segnalazione sia correttamente inoltrata al responsabile antiriciclaggio, la responsabilità di valutare l’operazione e segnalarla all’UIC o archiviarla, sulla base della consistenza degli elementi di sospetto di cui è a conoscenza, ricade proprio su quest’ultimo.

In pratica, l’omessa segnalazione non è più direttamente imputabile al solo responsabile antiriciclaggio, se questi dimostra di non averla mai ricevuta o che non ne poteva avere conoscenza.