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Compro oro, finanza e legalità

Tramonto a Venezia, Monet, Bridgestone Museum of Art, Tokyo (1908)
Tramonto a Venezia, Monet, Bridgestone Museum of Art, Tokyo (1908)

[estratto dal libro Compro oro, finanza e legalità, in collaborazione con Mirko Barbetti, Filodiritto Editore, Bologna, Febbraio 2013]

Presentazione del volume Roma, 22 maggio 2013

 

Dall’ultimo Rapporto UIF emerge come le transazioni in contante e i bonifici continuano ad essere le tipologie di operazioni maggiormente segnalate. Crescente importanza hanno assunto nel tempo i vincoli all’uso del contante contemplati nella normativa antiriciclaggio come strumento di lotta all’evasione fiscale, con la finalità di far emergere i pagamenti dell’economia sommersa. Negli ultimi mesi dello scorso anno l’abbassamento del limite a 2500 euro ha accentuato la flessione nell’uso del contante, già in atto per la fisiologica evoluzione del sistema dei pagamenti.

Le limitazioni ai trasferimenti di contanti tra privati caratterizzano la normativa italiana sull’antiriciclaggio fin dal 1991, allorché la legge n. 197 del 1991 stabiliva che ogni operazione di ammontare non inferiore a venti milioni di lire (12.500 euro) non potesse essere regolata in contanti ma richiedesse l’intervento di un intermediario finanziario.

Una disposizione di questo tipo rappresenta un valido elemento di difesa nei confronti del riciclaggio di denaro: nonostante l’ampia disponibilità di strumenti di pagamento diversi dai contanti e la presenza di un sistema bancario sofisticato, l’Italia presenta ancora un numero estremamente limitato di transazioni regolate non in contante, soprattutto se confrontata con la realtà di altri paesi avanzati.

Nel 2004, ad esempio, in Italia il numero di pagamenti non in contanti per abitante è stato pari a 59, a fronte delle 150 dell’area Euro, delle 226 della Francia e delle 105 della Spagna. Nel 2006 il dato italiano si è fermato a 62.

Il comma 1 dell’art. 49 stabilisce come sia «vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A».

In realtà il dettato originario dell’articolo 49 ha conosciuto diverse modifiche, culminate nella previsione attuale. Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, l’articolo 20, comma 1 dispone che «A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila».

Le ultime modifiche in ordine di tempo sono state apportata dalla cd. Manovra di Ferragosto (decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138). Il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 ha ridotto da un importo pari o superiore a 5000,00 euro ad un importo pari o superiore a 2500,00 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante, l’emissione di assegni trasferibili ed il saldo dei libretti di deposito al portatore. A questa ha fatto seguito l’ulteriore modifica apportata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Analogamente, a partire dal dicembre 2012, la soglia di cui sopra è stata ulteriormente abbassata al limite dei 1000 euro per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Il divieto riguarda il valore complessivamente oggetto del trasferimento, anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane. L’intermediario abilitato, accetta per iscritto l’incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, rileva l’operazione, identifica le parti interessate e comunica i dati all’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate.

È possibile il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, se il frazionamento in più importi inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali, o sia conseguenza di pattuizioni contrattuali e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Analogamente, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1000,00 euro; gli assegni bancari e postali sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità.

Può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. Tali assegni devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ed anche la clausola di non trasferibilità se utilizzati per importi pari o superiori a 2500,00 euro.

Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente, qualunque sia l’importo, non possono circolare, e possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane Spa. Per la violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con il minimo di 3000 euro; la sanzione minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro e va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3000,00 euro.

La violazione della prescrizione sul limite al saldo dei libretti al portatore determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3000,00 euro, elevata dal 30% al 60% del saldo se il saldo del libretto è superiore a 50.000,00 euro.

In forza dell’istituto dell’oblazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

A tali fini, non è attribuito rilievo alla sanzione minima di 3000,00 euro. L’oblazione non può essere richiesta per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all’emissione di assegni bancari, postali e circolari per importi superiori a 250.000,00 euro.

Le previsioni dell’articolo 49 sono molto vaste se consideriamo che sono contenute in ben 20 punti, e ciò dimostra come l’attenzione del legislatore sul tema della limitazione dell’uso del contante sia molto elevata.

L’applicazione al settore “Compro oro” è emblematica. Il divieto di pagamento dei gioielli in contanti, oggi puntualmente violato anche con pubblicità ingannevoli, è il più eluso da detti soggetti. Sia se si paga in unica soluzione o, più frequentemente, se si ricorre al frazionamento (un’unica transazione pagata in più giorni/soluzioni a nome di clienti anche fittizi). Si rammenti che il “cumulo” si calcola solo su transazioni a stessi soggetti.