Consiglio di Stato: no al ritiro dell’offerta prima del termine stabilito
E’ questo il principio con cui il CdS ha accolto l’appello proposto da una Società avverso una sentenza del Tar Lecce, statuendo che "La previsione nel bando di un termine di efficacia dell’offerta presentata di durata certa, stabilita preventivamente, e non più manovrabile per effetto di eventuali accordi tra partecipanti, come tali ormai individuati, ovvero ad opera della stessa commissione aggiudicatrice, risponde anche ad un’evidente esigenza di trasparenza delle pubbliche gare, idonea, a seconda dei casi, a non alterare il calcolo delle medie ovvero, come nella specie, la soglia di anomalia. E quest’esigenza è tanto più sentita in ipotesi, come quella per cui è causa, di possibile esclusione automatica per anomalia, senza contraddittorio".
Pertanto, secondo il massimo consesso della Giustizia amministrativa "la disposizione in questione, vera e propria lex specialis della gara, come tale prevalente su ogni altra disposizione di legge non incompatibile, non poteva essere disattesa nella sostanza, ammettendo, come in effetti in concreto è avvenuto, la revoca di un’offerta prima dello scadere del suddetto termine di 180 giorni".
(Consiglio di Stato - Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 19 aprile 2007, n.1786).
[Avv. Alfredo Matranga]
E’ questo il principio con cui il CdS ha accolto l’appello proposto da una Società avverso una sentenza del Tar Lecce, statuendo che "La previsione nel bando di un termine di efficacia dell’offerta presentata di durata certa, stabilita preventivamente, e non più manovrabile per effetto di eventuali accordi tra partecipanti, come tali ormai individuati, ovvero ad opera della stessa commissione aggiudicatrice, risponde anche ad un’evidente esigenza di trasparenza delle pubbliche gare, idonea, a seconda dei casi, a non alterare il calcolo delle medie ovvero, come nella specie, la soglia di anomalia. E quest’esigenza è tanto più sentita in ipotesi, come quella per cui è causa, di possibile esclusione automatica per anomalia, senza contraddittorio".
Pertanto, secondo il massimo consesso della Giustizia amministrativa "la disposizione in questione, vera e propria lex specialis della gara, come tale prevalente su ogni altra disposizione di legge non incompatibile, non poteva essere disattesa nella sostanza, ammettendo, come in effetti in concreto è avvenuto, la revoca di un’offerta prima dello scadere del suddetto termine di 180 giorni".
(Consiglio di Stato - Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 19 aprile 2007, n.1786).
[Avv. Alfredo Matranga]