Consiglio Notarile Milano: sospensione del diritto di recesso nella srl e conferimento in natura

Tra le massime elaborate dal Consiglio Notarile di Milano il 5 aprile segnaliamo le seguenti, le cui motivazioni possono essere consultate sul sito del Consiglio:

119. Decorrenza del termine di due anni di "sospensione" del diritto di recesso, in caso di gradimento mero o di intrasferibilità delle partecipazioni di s.r.l.

Lo statuto della s.r.l., in presenza di una clausola di mero gradimento o di intrasferibilità delle partecipazioni, può prevedere che il termine (massimo) di due anni di "sospensione" del diritto di recesso decorra non solo dall’atto costitutivo o dalla sottoscrizione della partecipazione, come letteralmente previsto dall’art. 2469 comma 2, c.c., bensì anche dall’acquisto di una partecipazione già esistente.

La clausola di sospensione del diritto di recesso può essere introdotta anche in sede di modificazione dell’atto costitutivo, stabilendo in tal caso che il termine (massimo) di due anni decorra dalla introduzione della clausola ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione ovvero ancora dall’acquisto di una partecipazione già esistente.

121. L’applicazione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori (art. 2443 c.c.)

La presente Massima n. 121 sostituisce la Massima n. 107 del 27 gennaio 2009, in seguito al d.lgs. 224/2010, entrato in vigore il giorno 8 gennaio 2011.

L’organo amministrativo al quale è stata attribuita la delega di cui all’art. 2443 c.c. per aumenti di capitale con conferimenti in natura può avvalersi della disciplina alternativa di cui all’art. 2440, commi da 2 a 6, c.c. pur in mancanza di un’espressa previsione in tal senso.

Qualora l’organo amministrativo decida di applicare tale disciplina, l’efficacia della sottoscrizione e del conferimento deve essere subordinata alla mancata richiesta, da parte di soci titolari di almeno il 5 per cento del capitale sociale, di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario di cui all’art. 2343 c.c., entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della delibera consiliare di aumento del capitale sociale (salvo che consti il consenso di tutti i soci, espresso in qualsiasi forma).

Ne consegue che la sottoscrizione e il conferimento possono essere perfezionati prima del decorso di tale termine, purché siano subordinati alla condizione sospensiva anzidetta. Qualora invece siano perfezionati dopo tale termine, essi possono avere efficacia immediata, fermo restando che, in entrambi i casi, le azioni emesse a fronte del conferimento rimangono inalienabili sino all’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione ai sensi dell’art. 2444 c.c., unitamente alla dichiarazione di cui all’art. 2343-quater c.c.

Tra le massime elaborate dal Consiglio Notarile di Milano il 5 aprile segnaliamo le seguenti, le cui motivazioni possono essere consultate sul sito del Consiglio:

119. Decorrenza del termine di due anni di "sospensione" del diritto di recesso, in caso di gradimento mero o di intrasferibilità delle partecipazioni di s.r.l.

Lo statuto della s.r.l., in presenza di una clausola di mero gradimento o di intrasferibilità delle partecipazioni, può prevedere che il termine (massimo) di due anni di "sospensione" del diritto di recesso decorra non solo dall’atto costitutivo o dalla sottoscrizione della partecipazione, come letteralmente previsto dall’art. 2469 comma 2, c.c., bensì anche dall’acquisto di una partecipazione già esistente.

La clausola di sospensione del diritto di recesso può essere introdotta anche in sede di modificazione dell’atto costitutivo, stabilendo in tal caso che il termine (massimo) di due anni decorra dalla introduzione della clausola ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione ovvero ancora dall’acquisto di una partecipazione già esistente.

121. L’applicazione del regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura, in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori (art. 2443 c.c.)

La presente Massima n. 121 sostituisce la Massima n. 107 del 27 gennaio 2009, in seguito al d.lgs. 224/2010, entrato in vigore il giorno 8 gennaio 2011.

L’organo amministrativo al quale è stata attribuita la delega di cui all’art. 2443 c.c. per aumenti di capitale con conferimenti in natura può avvalersi della disciplina alternativa di cui all’art. 2440, commi da 2 a 6, c.c. pur in mancanza di un’espressa previsione in tal senso.

Qualora l’organo amministrativo decida di applicare tale disciplina, l’efficacia della sottoscrizione e del conferimento deve essere subordinata alla mancata richiesta, da parte di soci titolari di almeno il 5 per cento del capitale sociale, di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario di cui all’art. 2343 c.c., entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione della delibera consiliare di aumento del capitale sociale (salvo che consti il consenso di tutti i soci, espresso in qualsiasi forma).

Ne consegue che la sottoscrizione e il conferimento possono essere perfezionati prima del decorso di tale termine, purché siano subordinati alla condizione sospensiva anzidetta. Qualora invece siano perfezionati dopo tale termine, essi possono avere efficacia immediata, fermo restando che, in entrambi i casi, le azioni emesse a fronte del conferimento rimangono inalienabili sino all’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione ai sensi dell’art. 2444 c.c., unitamente alla dichiarazione di cui all’art. 2343-quater c.c.