Corte Costituzionale: da rivedere l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario al compimento di 80 anni
Il Giudice rimettente ha rilevato "come, in conseguenza della eliminazione delle iscrizioni dal casellario, risultino di fatto inapplicabili, ai soggetti ultraottantenni, gli istituti della recidiva e della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, con conseguenti ricadute sul giudizio di ammissibilità dell’oblazione discrezionale. Allo stesso modo, nei confronti dei predetti soggetti non può trovare applicazione l’istituto della revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’articolo 168, comma 3, Codice Procedura Penale, nel mentre, in senso opposto, diventa automatica l’ammissione degli stessi al c.d. “patteggiamento allargato”, nonostante il disposto dell’art. 444, comma 1-bis, Codice Procedura Penale, espressamente escluda dall’accesso a tale rito coloro i quali siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, Codice Penale".
La Corte Costituzionale ha riconosciuto che "tutti gli elementi presi tradizionalmente in considerazione dal legislatore sono mutati: le schede cartacee sono state sostituite da archivi informatizzati che hanno risolto il problema dello spazio materiale per la conservazione dei dati; la durata media della vita umana si è allungata notevolmente; le condizioni di efficienza psico-fisiche delle persone si mantengono buone in età avanzata in un numero elevato di casi".
Secondo la Consulta, "pur auspicando che il legislatore riprenda in considerazione la norma oggetto del presente giudizio, per valutarne l’adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale, deve tuttavia concludersi che la questione sollevata è inammissibile per difetto di rilevanza, giacché in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo a quo, di una eventuale pronuncia di questa Corte, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta, in altre parole, una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell’incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale".
(Corte Costituzionale, Sentenza 5 maggio 2006, n.184).
Il Giudice rimettente ha rilevato "come, in conseguenza della eliminazione delle iscrizioni dal casellario, risultino di fatto inapplicabili, ai soggetti ultraottantenni, gli istituti della recidiva e della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, con conseguenti ricadute sul giudizio di ammissibilità dell’oblazione discrezionale. Allo stesso modo, nei confronti dei predetti soggetti non può trovare applicazione l’istituto della revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’articolo 168, comma 3, Codice Procedura Penale, nel mentre, in senso opposto, diventa automatica l’ammissione degli stessi al c.d. “patteggiamento allargato”, nonostante il disposto dell’art. 444, comma 1-bis, Codice Procedura Penale, espressamente escluda dall’accesso a tale rito coloro i quali siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, Codice Penale".
La Corte Costituzionale ha riconosciuto che "tutti gli elementi presi tradizionalmente in considerazione dal legislatore sono mutati: le schede cartacee sono state sostituite da archivi informatizzati che hanno risolto il problema dello spazio materiale per la conservazione dei dati; la durata media della vita umana si è allungata notevolmente; le condizioni di efficienza psico-fisiche delle persone si mantengono buone in età avanzata in un numero elevato di casi".
Secondo la Consulta, "pur auspicando che il legislatore riprenda in considerazione la norma oggetto del presente giudizio, per valutarne l’adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale, deve tuttavia concludersi che la questione sollevata è inammissibile per difetto di rilevanza, giacché in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo a quo, di una eventuale pronuncia di questa Corte, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta, in altre parole, una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell’incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale".
(Corte Costituzionale, Sentenza 5 maggio 2006, n.184).