Corte di Cassazione: prescrizione risarcimento da mancato rilascio licenza di abitabilità

La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio della licenza di abitabilità da parte di una società venditrice di un immobile.

Diversamente dalle sentenze dei giudici del Tribunale e della Corte di Appello di Bari che riconoscevano ai coniugi ricorrenti il diritto al risarcimento o all’indennizzo in quanto trattasi di un diritto “indisponibile”, come tale non soggetto a prescrizione, la Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della società venditrice, ha rovesciato il giudizio dei gradi precedenti.

In particolare, la Corte ha precisato che:

1. “non ha rilievo ai fini della decisione sia l’inquadramento sotto la norma dell’articolo 1381 c.c. dell’obbligazione della società venditrice di far conseguire alla parte acquirente il certificato di abitabilità, sia la distinzione tra obbligo indennitario ed obbligo risarcitorio a carico del venditore, l’uno e l’altro, consistendo nel pagamento di una somma di denaro succedanea dell’utilità non conseguita dalla parte acquirente”;

2. gli obblighi incoercibili (quale quello del venditore di far acquisire al compratore la certificazione di abitabilità) possono essere oggetto di condanna;

3. “il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere della indisponibilità ed è pertanto soggetto alla prescrizione decennale”;

4. il diritto dell’acquirente all’indennizzo si prescrive decorsi dieci anni, nel caso di specie, dalla stipula del contratto di vendita;

5. l’indisponibilità dei diritti costituisce una qualificazione secondaria di determinati diritti soggettivi in funzione di rafforzamento della tutela ad essi apprestata dall’ordinamento giuridico”;

6. la compromissione irretrattabile di un diritto fa sorgere una diversa obbligazione risarcitoria o indennitaria a carattere succedaneo ed indisponibile, soggetta ad un proprio termine di prescrizione.

“Traslando le considerazioni sopra esposte al caso di specie”, la Corte ha rilevato che (i) “il mancato rilascio del certificato di abitabilità costituisce non già un illecito, ma un inadempimento contrattuale”, posto che la relativa obbligazione contrattuale di destinazione abitativa dell’immobile alienato è stata assunta con il contratto di vendita e (ii) è dallo scadere del termine previsto per l’adempimento che decorre il termine di prescrizione del diritto (succedaneo) al risarcimento o all’indennizzo per il mancato rilascio del certificato di abitabilità. Pertanto, nel caso in esame, essendo decorsi più di 14 anni dalla conclusione del contratto di vendita a quella di introduzione della domanda degli acquirenti (e più di dieci anni dal termine fissato per il rilascio del certificato di abitabilità), il diritto azionato dai coniugi acquirenti deve intendersi prescritto.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 21 settembre 2011, n.19204)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio della licenza di abitabilità da parte di una società venditrice di un immobile.

Diversamente dalle sentenze dei giudici del Tribunale e della Corte di Appello di Bari che riconoscevano ai coniugi ricorrenti il diritto al risarcimento o all’indennizzo in quanto trattasi di un diritto “indisponibile”, come tale non soggetto a prescrizione, la Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della società venditrice, ha rovesciato il giudizio dei gradi precedenti.

In particolare, la Corte ha precisato che:

1. “non ha rilievo ai fini della decisione sia l’inquadramento sotto la norma dell’articolo 1381 c.c. dell’obbligazione della società venditrice di far conseguire alla parte acquirente il certificato di abitabilità, sia la distinzione tra obbligo indennitario ed obbligo risarcitorio a carico del venditore, l’uno e l’altro, consistendo nel pagamento di una somma di denaro succedanea dell’utilità non conseguita dalla parte acquirente”;

2. gli obblighi incoercibili (quale quello del venditore di far acquisire al compratore la certificazione di abitabilità) possono essere oggetto di condanna;

3. “il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere della indisponibilità ed è pertanto soggetto alla prescrizione decennale”;

4. il diritto dell’acquirente all’indennizzo si prescrive decorsi dieci anni, nel caso di specie, dalla stipula del contratto di vendita;

5. l’indisponibilità dei diritti costituisce una qualificazione secondaria di determinati diritti soggettivi in funzione di rafforzamento della tutela ad essi apprestata dall’ordinamento giuridico”;

6. la compromissione irretrattabile di un diritto fa sorgere una diversa obbligazione risarcitoria o indennitaria a carattere succedaneo ed indisponibile, soggetta ad un proprio termine di prescrizione.

“Traslando le considerazioni sopra esposte al caso di specie”, la Corte ha rilevato che (i) “il mancato rilascio del certificato di abitabilità costituisce non già un illecito, ma un inadempimento contrattuale”, posto che la relativa obbligazione contrattuale di destinazione abitativa dell’immobile alienato è stata assunta con il contratto di vendita e (ii) è dallo scadere del termine previsto per l’adempimento che decorre il termine di prescrizione del diritto (succedaneo) al risarcimento o all’indennizzo per il mancato rilascio del certificato di abitabilità. Pertanto, nel caso in esame, essendo decorsi più di 14 anni dalla conclusione del contratto di vendita a quella di introduzione della domanda degli acquirenti (e più di dieci anni dal termine fissato per il rilascio del certificato di abitabilità), il diritto azionato dai coniugi acquirenti deve intendersi prescritto.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 21 settembre 2011, n.19204)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]