Corte Giustizia: la nuova Convenzione di Lugano deve essere conclusa dalla CE
La Convenzione di Lugano, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 trova origine nella creazione dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e nell’istituzione, fra gli Stati contraenti di quest’ultima e gli Stati membri dell’Unione europea, di un sistema analogo a quello della Convenzione di Bruxelles. Essa - ricorda la Corte - è stata ratificata dagli Stati interessati, ad eccezione del Principato del Liechtenstein. In conseguenza della successiva adesione di molti Stati membri dell’AELS all’Unione europea, i soli Stati contraenti che non sono membri di quest’ultima sono ormai la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera, cui si è aggiunta la Repubblica di Polonia, che ha ratificato la detta convenzione il 1° novembre 1999. Tuttavia, quest’ultimo Stato è divenuto membro dell’Unione europea il 1° maggio 2004.
Secondo la Corte: "La conclusione della nuova Convenzione di Lugano, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come prevista ai punti 8-12 della domanda di parere, riprodotti al punto 26 del presente parere, rientra interamente nella competenza esclusiva della Comunità europea".
Per giungere a questa conclusione la Corte ha in particolare esaminato il recente Regolamento 44/2001, proprio perchè la Convenzione viene ad incidere sulla materia dello stesso (competenza giurisdizionale e esecuzione delle sentenze in materia civile all’interno della UE).
(Corte di Giustizia - Seduta Plenaria, Parere 7 febbraio 2006: Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).
La Convenzione di Lugano, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 trova origine nella creazione dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e nell’istituzione, fra gli Stati contraenti di quest’ultima e gli Stati membri dell’Unione europea, di un sistema analogo a quello della Convenzione di Bruxelles. Essa - ricorda la Corte - è stata ratificata dagli Stati interessati, ad eccezione del Principato del Liechtenstein. In conseguenza della successiva adesione di molti Stati membri dell’AELS all’Unione europea, i soli Stati contraenti che non sono membri di quest’ultima sono ormai la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera, cui si è aggiunta la Repubblica di Polonia, che ha ratificato la detta convenzione il 1° novembre 1999. Tuttavia, quest’ultimo Stato è divenuto membro dell’Unione europea il 1° maggio 2004.
Secondo la Corte: "La conclusione della nuova Convenzione di Lugano, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come prevista ai punti 8-12 della domanda di parere, riprodotti al punto 26 del presente parere, rientra interamente nella competenza esclusiva della Comunità europea".
Per giungere a questa conclusione la Corte ha in particolare esaminato il recente Regolamento 44/2001, proprio perchè la Convenzione viene ad incidere sulla materia dello stesso (competenza giurisdizionale e esecuzione delle sentenze in materia civile all’interno della UE).
(Corte di Giustizia - Seduta Plenaria, Parere 7 febbraio 2006: Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).