Corte Giustizia UE: competenza giudice nazionale procedure insolvenza comunitarie
La Corte di Giustizia si è pronunciata in merito al Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000 n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza sulla seguente questione pregiudiziale formulata dal Bundesgerichtshof (Germania): "Se il giudice dello Stato membro, al quale sia stata presentata la domanda di avvio della procedura di insolvenza, resti competente a decidere in merito all’apertura di detta procedura quando il debitore, successivamente alla proposizione della domanda ma anteriormente all’apertura della procedura stessa, abbia trasferito il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro, ovvero se la competenza venga invece trasferita al giudice dell’altro Stato membro".
Seguiamo le motivazioni della Corte, che ha esaminato il testo dell’articolo 3 n.1 del Regolamento, a norma del quale sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale disposizione non precisa se il giudice inizialmente adito resti competente qualora il debitore abbia trasferito il centro dei propri interessi principali dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura ma prima dell’adozione della decisione di apertura.
Tuttavia - secondo la Corte - un trasferimento di competenza dal giudice inizialmente adito verso un giudice di un altro Stato membro su tale fondamento sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dal Regolamento, posto che uno degli obiettivi dello stesso è di dissuadere le parti della procedura dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica. Tale obiettivo non sarebbe raggiunto se il debitore potesse trasferire il centro dei propri interessi principali in un altro Stato membro tra la presentazione della domanda di apertura e l’adozione della decisione di apertura della procedura e determinare, in questo modo, il giudice competente nonché il diritto applicabile. Un tale trasferimento di competenza sarebbe altresì contrario allo scopo di un funzionamento efficace, migliorato e accelerato delle procedure transfrontaliere, in quanto esso obbligherebbe i creditori a ricercare continuamente il debitore là dove questi decidesse di stabilirsi in modo più o meno definitivo e, in pratica, rischierebbe di tradursi spesso in un allungamento della procedura.
La Corte ha pertanto così deciso: "L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando il detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura".
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Grande Sezione, Sentenza 17 gennaio 2006: Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure d’insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Applicazione nel tempo – Giudice competente).
La Corte di Giustizia si è pronunciata in merito al Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000 n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza sulla seguente questione pregiudiziale formulata dal Bundesgerichtshof (Germania): "Se il giudice dello Stato membro, al quale sia stata presentata la domanda di avvio della procedura di insolvenza, resti competente a decidere in merito all’apertura di detta procedura quando il debitore, successivamente alla proposizione della domanda ma anteriormente all’apertura della procedura stessa, abbia trasferito il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro, ovvero se la competenza venga invece trasferita al giudice dell’altro Stato membro".
Seguiamo le motivazioni della Corte, che ha esaminato il testo dell’articolo 3 n.1 del Regolamento, a norma del quale sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale disposizione non precisa se il giudice inizialmente adito resti competente qualora il debitore abbia trasferito il centro dei propri interessi principali dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura ma prima dell’adozione della decisione di apertura.
Tuttavia - secondo la Corte - un trasferimento di competenza dal giudice inizialmente adito verso un giudice di un altro Stato membro su tale fondamento sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dal Regolamento, posto che uno degli obiettivi dello stesso è di dissuadere le parti della procedura dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica. Tale obiettivo non sarebbe raggiunto se il debitore potesse trasferire il centro dei propri interessi principali in un altro Stato membro tra la presentazione della domanda di apertura e l’adozione della decisione di apertura della procedura e determinare, in questo modo, il giudice competente nonché il diritto applicabile. Un tale trasferimento di competenza sarebbe altresì contrario allo scopo di un funzionamento efficace, migliorato e accelerato delle procedure transfrontaliere, in quanto esso obbligherebbe i creditori a ricercare continuamente il debitore là dove questi decidesse di stabilirsi in modo più o meno definitivo e, in pratica, rischierebbe di tradursi spesso in un allungamento della procedura.
La Corte ha pertanto così deciso: "L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando il detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura".
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Grande Sezione, Sentenza 17 gennaio 2006: Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure d’insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Applicazione nel tempo – Giudice competente).