Corte Giustizia UE: impedimento registrazione marchio tridimensionale
La Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso avverso alla sentenza con la quale il Tribunale di Primo grado, in forza del Regolamento 40/1994, aveva negato la registrazione di marchi tridimensionali comunitari presso l’UAMI corrispondenti alle forme di diversi sacchetti per bevande che possono stare in piedi. In particolare, i sacchetti sono di forma bombata con un fondo allargato e presentano una faccia simile a un triangolo allungato o ad un ovale, in taluni casi con concavità laterali. I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione dei detti marchi erano le «bevande di frutta e succhi di frutta» appartenenti alla classe 32 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi.
La Corte ha compiuto un’ampia disamina delle motivazioni che hanno condotto il Tribunale al rigetto, rilevando che "A prescindere dal sapere se i sacchetti che stanno in piedi possono essere utilizzati per le bevande di frutta e i succhi di frutta, il Tribunale ha considerato che mancasse il carattere distintivo dei marchi richiesti perché tale modalità d’imballaggio è già utilizzata all’interno della Comunità per i liquidi per l’alimentazione in generale e che, pertanto, essa non possiede un carattere inusuale sufficientemente pronunciato affinché il consumatore medio percepisca tale imballaggio, di per sé, come identificazione dell’origine commerciale specifica di un prodotto di tale categoria".
Continua la Corte "Il Tribunale è quindi pervenuto a tale conclusione fondandosi non sull’eventualità che i sacchetti che stanno in piedi possano essere comunemente utilizzati in futuro nel settore dei liquidi per l’alimentazione – che ha considerato come quadro della sua analisi –, ma sulla constatazione che essi sono già comunemente utilizzati. Così facendo, il Tribunale ha fondato la sua conclusione su un criterio corretto". In conclusione: "Il Tribunale ha rilevato, a buon diritto, che «l’interesse che possono avere i concorrenti del richiedente di un marchio tridimensionale costituito dalla presentazione di un prodotto di poter liberamente scegliere la forma e il disegno dei propri prodotti non rappresenta, di per sé, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di registrare un marchio siffatto, né un criterio di valutazione, di per sé sufficiente, del carattere distintivo di quest’ultimo»"... "Nell’analisi dei marchi richiesti effettuata ai punti 44‑54 della sentenza impugnata, il Tribunale non si è per niente fondato sull’interesse degli eventuali concorrenti, ma ha cercato di stabilire se i detti marchi consentissero al consumatore medio di bevande di frutta e di succhi di frutta di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti della ricorrente da quelli di provenienza diversa".
(Corte Giustizia UE - Sezione Prima, Sentenza 12 gennaio 2006: 12 gennaio 2006: Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di Primo grado – Marchio comunitario – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Forme tridimensionali di sacchetti a fondo piatto per bevande di frutta e succhi di frutta – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo).
La Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso avverso alla sentenza con la quale il Tribunale di Primo grado, in forza del Regolamento 40/1994, aveva negato la registrazione di marchi tridimensionali comunitari presso l’UAMI corrispondenti alle forme di diversi sacchetti per bevande che possono stare in piedi. In particolare, i sacchetti sono di forma bombata con un fondo allargato e presentano una faccia simile a un triangolo allungato o ad un ovale, in taluni casi con concavità laterali. I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione dei detti marchi erano le «bevande di frutta e succhi di frutta» appartenenti alla classe 32 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi.
La Corte ha compiuto un’ampia disamina delle motivazioni che hanno condotto il Tribunale al rigetto, rilevando che "A prescindere dal sapere se i sacchetti che stanno in piedi possono essere utilizzati per le bevande di frutta e i succhi di frutta, il Tribunale ha considerato che mancasse il carattere distintivo dei marchi richiesti perché tale modalità d’imballaggio è già utilizzata all’interno della Comunità per i liquidi per l’alimentazione in generale e che, pertanto, essa non possiede un carattere inusuale sufficientemente pronunciato affinché il consumatore medio percepisca tale imballaggio, di per sé, come identificazione dell’origine commerciale specifica di un prodotto di tale categoria".
Continua la Corte "Il Tribunale è quindi pervenuto a tale conclusione fondandosi non sull’eventualità che i sacchetti che stanno in piedi possano essere comunemente utilizzati in futuro nel settore dei liquidi per l’alimentazione – che ha considerato come quadro della sua analisi –, ma sulla constatazione che essi sono già comunemente utilizzati. Così facendo, il Tribunale ha fondato la sua conclusione su un criterio corretto". In conclusione: "Il Tribunale ha rilevato, a buon diritto, che «l’interesse che possono avere i concorrenti del richiedente di un marchio tridimensionale costituito dalla presentazione di un prodotto di poter liberamente scegliere la forma e il disegno dei propri prodotti non rappresenta, di per sé, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di registrare un marchio siffatto, né un criterio di valutazione, di per sé sufficiente, del carattere distintivo di quest’ultimo»"... "Nell’analisi dei marchi richiesti effettuata ai punti 44‑54 della sentenza impugnata, il Tribunale non si è per niente fondato sull’interesse degli eventuali concorrenti, ma ha cercato di stabilire se i detti marchi consentissero al consumatore medio di bevande di frutta e di succhi di frutta di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti della ricorrente da quelli di provenienza diversa".
(Corte Giustizia UE - Sezione Prima, Sentenza 12 gennaio 2006: 12 gennaio 2006: Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di Primo grado – Marchio comunitario – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Forme tridimensionali di sacchetti a fondo piatto per bevande di frutta e succhi di frutta – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo).