Corte Giustizia UE: per la notifica all’estero vale la prima perfezionata o a mezzo posta o a mani dall’ufficiale

Con riferimento al Regolamento 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, la Corte di Giustizia, sul ricorso presentato da un giudice belga ha formulato i seguenti principi, per la verità talmente condivisibili da apparire indiscutibili.

Secondo la Corte, il Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000 n. 1348 dev’essere interpretato nel senso che:

1. esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all’art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l’uno o con l’altro mezzo oppure cumulativamente;

2. in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all’art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.

(Corte di Giustizia UE - Sezione Terza, Sentenza 9 febbraio 2006: Cooperazione giudiziaria – Regolamento (CE) n. 1348/2000 – Artt. 4-11 e 14 – Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari – Notificazione tramite organi designati – Notificazione per posta – Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione – Priorità – Termine d’appello).
Con riferimento al Regolamento 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, la Corte di Giustizia, sul ricorso presentato da un giudice belga ha formulato i seguenti principi, per la verità talmente condivisibili da apparire indiscutibili.

Secondo la Corte, il Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000 n. 1348 dev’essere interpretato nel senso che:

1. esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all’art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l’uno o con l’altro mezzo oppure cumulativamente;

2. in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all’art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.

(Corte di Giustizia UE - Sezione Terza, Sentenza 9 febbraio 2006: Cooperazione giudiziaria – Regolamento (CE) n. 1348/2000 – Artt. 4-11 e 14 – Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari – Notificazione tramite organi designati – Notificazione per posta – Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione – Priorità – Termine d’appello).