Corte Giustizia UE: nozione di messa in circolazione di un prodotto nella disciplina dei prodotti difettosi

"L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che un prodotto è messo in circolazione allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato".

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia in un giudizio relativo alle seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, allorché un prodotto è fornito in base ad un contratto di vendita da un fabbricante francese alla sua filiale inglese completamente controllata, e successivamente dalla società inglese ad un altro organismo, l’art. 11 della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che il prodotto è messo in circolazione:

a) quando lascia la società francese; o

b) quando perviene alla società inglese; o

c) quando lascia la società inglese; o

d) quando perviene all’organismo che riceve il prodotto dalla società inglese.

2) Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva (…) relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso viene avviato contro una società A ritenendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto, mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un’altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici al fine di trattare un tale procedimento come “un procedimento giudiziario contro il produttore” ai sensi dell’art. 11 della direttiva (…).

3) Se l’art. 11 della direttiva (…), correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire ad un giudice il potere discrezionale di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato supra nella seconda questione (“il procedimento pertinente”) in circostanze in cui:

a) il periodo di dieci anni di cui all’art. 11 è scaduto;

b) il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di dieci anni; e

c) nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di dieci anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente».

La causa pendente nel Regno Unito verteva sulle conseguenze dannose subite da un bimbo a seguito di vaccino antiemofilico.

(Corte di Giustizia UE - Sezione Prima, Sentenza 9 febbraio 2006: Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Nozione di “messa in circolazione” del prodotto – Fornitura del produttore ad una società interamente controllata).

"L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che un prodotto è messo in circolazione allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato".

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia in un giudizio relativo alle seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, allorché un prodotto è fornito in base ad un contratto di vendita da un fabbricante francese alla sua filiale inglese completamente controllata, e successivamente dalla società inglese ad un altro organismo, l’art. 11 della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che il prodotto è messo in circolazione:

a) quando lascia la società francese; o

b) quando perviene alla società inglese; o

c) quando lascia la società inglese; o

d) quando perviene all’organismo che riceve il prodotto dalla società inglese.

2) Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva (…) relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso viene avviato contro una società A ritenendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto, mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un’altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici al fine di trattare un tale procedimento come “un procedimento giudiziario contro il produttore” ai sensi dell’art. 11 della direttiva (…).

3) Se l’art. 11 della direttiva (…), correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire ad un giudice il potere discrezionale di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato supra nella seconda questione (“il procedimento pertinente”) in circostanze in cui:

a) il periodo di dieci anni di cui all’art. 11 è scaduto;

b) il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di dieci anni; e

c) nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di dieci anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente».

La causa pendente nel Regno Unito verteva sulle conseguenze dannose subite da un bimbo a seguito di vaccino antiemofilico.

(Corte di Giustizia UE - Sezione Prima, Sentenza 9 febbraio 2006: Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Nozione di “messa in circolazione” del prodotto – Fornitura del produttore ad una società interamente controllata).