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Covid: ma quale vigile attesa, il medico deve poter curare il paziente secondo scienza e coscienza

Covid-19
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Il TAR Lazio - Sezione Terza Quater con Ordinanza del 2-4 marzo 2021 ha sospeso l’efficacia della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi Covid19 nel setting domiciliare”, nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid.

Secondo il TAR infatti – a una valutazione sommaria propria della fase cautelare – il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici
stessi
.

La trattazione nel merito avverrà all’udienza del 20 luglio 2021, ma nel frattempo – grazie al ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 – i medici hanno maggiore libertà di azione al fine di evitare il ricorso all’ospedalizzazione.