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Creatività - Tribunale di Bologna: attenzione ai siti web: cosa dire e cosa fare?

Creatività - Tribunale di Bologna: attenzione ai siti web: cosa dire e cosa fare?
Creatività - Tribunale di Bologna: attenzione ai siti web: cosa dire e cosa fare?

Con una recente sentenza il Tribunale di Bologna, si è occupato di un caso concernente l’uso non autorizzato di opere protette dal diritto d’autore nonché la forma espressiva adottata in articoli o comunque nella comunicazione attraverso siti web.

 

Il caso

Nello specifico, la controversia sottoposta al Tribunale di Bologna ha riguardato l’utilizzo, da parte di una associazione operante nel campo nautico, di un articolo giornalistico corredato di immagini fotografiche (avente ad oggetto la cronaca di una manifestazione letteraria in cui erano stati conferiti alcuni premi per la realizzazione di articoli relativi al mondo nautico), scritto dal titolare di una ditta individuale, proprietaria di un sito web, sul quale l’ articolo in questione era stato pubblicato.

Tale articolo, unitamente al materiale fotografico, era stato pubblicato sul sito web dell’associazione convenuta, senza che la stessa avesse ottenuto alcuna preventiva autorizzazione né da parte dell’impresa proprietaria del sito web, né da parte del relativo autore, i quali, per tale ragione, avevano agito in giudizio per l’accertamento della violazione dei diritti riconosciuti dalla Legge sulla protezione del diritto d’autore e per il risarcimento dei danni subiti.

 

La decisione del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale ha riconosciuto “carattere creativo” all’articolo oggetto della controversia, richiamando l’orientamento giurisprudenziale corrente, secondo il quale il requisito del “carattere creativo” consiste nella “personale e individuale espressione di una oggettività, nonostante – in base a quanto emerso nel corso del giudizio – l’articolo giornalistico contestato riproducesse sostanzialmente “con minime e irrilevanti variazioni” il contenuto di un precedente comunicato stampa.

In proposito, il Tribunale ha ribadito che “la creatività in relazione alle opere dell’ingegno non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione”, riconoscendo, pertanto, nell’articolo in questione “un grado minimo di creatività, derivante dalla novità e originalità della composizione delle varie parti dell’articolo” per la modalità con cui erano stati presentati i dati e per l’impostazione grafica adottata (a tale riguardo, il Tribunale ha richiamato alcune precedenti decisioni della Suprema Corte, con cui, in particolare, era stato qualificato come opera letteraria, anche un testo in cui “la parola sia stata utilizzata per comunicare dati informativi elaborati e organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore”).

In sostanza, nel caso in questione, il Tribunale ha ritenuto rilevante ai fini del riconoscimento del requisito del carattere creativo, “il particolare assemblaggio delle singole parti, scritte e fotografiche, che lo compongono”.

Accertata la natura di opera protetta ai sensi della Legge sul diritto d’autore, il Tribunale si è ulteriormente espresso in merito alle richieste risarcitorie formulate dagli attori, ritenendo non provati i danni patrimoniali derivanti dalla violazione dei diritti di utilizzazione economica e riconoscendo, invece, a titolo di risarcimento una (modica) somma per la violazione del diritto morale al riconoscimento della paternità dell’opera, tenuto conto della “lievissima entità” della violazione, per il minimo grado di originalità riconosciuto all’articolo contestato, nonché per il breve lasso di tempo della pubblicazione (essendo stato l’articolo immediatamente rimosso a seguito delle contestazioni espresse dall’autore).

 

La domanda riconvenzionale

Il Tribunale si è, inoltre, pronunciato sulla domanda riconvenzionale dell’associazione convenuta, con la quale è stato contestato il carattere denigratorio e diffamatorio di alcune espressioni utilizzate nel sito web dell’impresa attrice, riferite sia all’associazione che ai singoli soci della stessa. In particolare, nel caso in questione, erano state utilizzate espressioni tramite le quali l’associazione convenuta era stata qualificata come “inutile”, “illegale” e da cui, comunque, era possibile desumere un comportamento genericamente scorretto.

Da tale punto di vista, il Tribunale ha ritenuto che le espressioni utilizzate travalicassero il legittimo esercizio del diritto di critica e si traducessero in una “gratuita ed immotivata aggressione”, “tale da screditare la convenuta e lederne l’immagine” riconoscendo, pertanto, a favore quest’ultima il diritto al risarcimento del relativo danno subito (anche con riferimento a tale domanda, il Tribunale ha riconosciuto – in via equitativa – a titolo di risarcimento, lo stesso importo riconosciuto agli attori).

(Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione Specializzata in materia di impresa, Dott. Manuela Velotti, Sentenza 20 gennaio - 17 marzo 2017, n. 518)

Con una recente sentenza il Tribunale di Bologna, si è occupato di un caso concernente l’uso non autorizzato di opere protette dal diritto d’autore nonché la forma espressiva adottata in articoli o comunque nella comunicazione attraverso siti web.

 

Il caso

Nello specifico, la controversia sottoposta al Tribunale di Bologna ha riguardato l’utilizzo, da parte di una associazione operante nel campo nautico, di un articolo giornalistico corredato di immagini fotografiche (avente ad oggetto la cronaca di una manifestazione letteraria in cui erano stati conferiti alcuni premi per la realizzazione di articoli relativi al mondo nautico), scritto dal titolare di una ditta individuale, proprietaria di un sito web, sul quale l’ articolo in questione era stato pubblicato.

Tale articolo, unitamente al materiale fotografico, era stato pubblicato sul sito web dell’associazione convenuta, senza che la stessa avesse ottenuto alcuna preventiva autorizzazione né da parte dell’impresa proprietaria del sito web, né da parte del relativo autore, i quali, per tale ragione, avevano agito in giudizio per l’accertamento della violazione dei diritti riconosciuti dalla Legge sulla protezione del diritto d’autore e per il risarcimento dei danni subiti.

 

La decisione del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale ha riconosciuto “carattere creativo” all’articolo oggetto della controversia, richiamando l’orientamento giurisprudenziale corrente, secondo il quale il requisito del “carattere creativo” consiste nella “personale e individuale espressione di una oggettività, nonostante – in base a quanto emerso nel corso del giudizio – l’articolo giornalistico contestato riproducesse sostanzialmente “con minime e irrilevanti variazioni” il contenuto di un precedente comunicato stampa.

In proposito, il Tribunale ha ribadito che “la creatività in relazione alle opere dell’ingegno non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione”, riconoscendo, pertanto, nell’articolo in questione “un grado minimo di creatività, derivante dalla novità e originalità della composizione delle varie parti dell’articolo” per la modalità con cui erano stati presentati i dati e per l’impostazione grafica adottata (a tale riguardo, il Tribunale ha richiamato alcune precedenti decisioni della Suprema Corte, con cui, in particolare, era stato qualificato come opera letteraria, anche un testo in cui “la parola sia stata utilizzata per comunicare dati informativi elaborati e organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore”).

In sostanza, nel caso in questione, il Tribunale ha ritenuto rilevante ai fini del riconoscimento del requisito del carattere creativo, “il particolare assemblaggio delle singole parti, scritte e fotografiche, che lo compongono”.

Accertata la natura di opera protetta ai sensi della Legge sul diritto d’autore, il Tribunale si è ulteriormente espresso in merito alle richieste risarcitorie formulate dagli attori, ritenendo non provati i danni patrimoniali derivanti dalla violazione dei diritti di utilizzazione economica e riconoscendo, invece, a titolo di risarcimento una (modica) somma per la violazione del diritto morale al riconoscimento della paternità dell’opera, tenuto conto della “lievissima entità” della violazione, per il minimo grado di originalità riconosciuto all’articolo contestato, nonché per il breve lasso di tempo della pubblicazione (essendo stato l’articolo immediatamente rimosso a seguito delle contestazioni espresse dall’autore).

 

La domanda riconvenzionale

Il Tribunale si è, inoltre, pronunciato sulla domanda riconvenzionale dell’associazione convenuta, con la quale è stato contestato il carattere denigratorio e diffamatorio di alcune espressioni utilizzate nel sito web dell’impresa attrice, riferite sia all’associazione che ai singoli soci della stessa. In particolare, nel caso in questione, erano state utilizzate espressioni tramite le quali l’associazione convenuta era stata qualificata come “inutile”, “illegale” e da cui, comunque, era possibile desumere un comportamento genericamente scorretto.

Da tale punto di vista, il Tribunale ha ritenuto che le espressioni utilizzate travalicassero il legittimo esercizio del diritto di critica e si traducessero in una “gratuita ed immotivata aggressione”, “tale da screditare la convenuta e lederne l’immagine” riconoscendo, pertanto, a favore quest’ultima il diritto al risarcimento del relativo danno subito (anche con riferimento a tale domanda, il Tribunale ha riconosciuto – in via equitativa – a titolo di risarcimento, lo stesso importo riconosciuto agli attori).

(Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione Specializzata in materia di impresa, Dott. Manuela Velotti, Sentenza 20 gennaio - 17 marzo 2017, n. 518)