CTP Ancona: per iscrivere a ruolo straordinario periculum in mora e “condotta” dell’azienda sono sufficienti
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha ritenuto infondato il ricorso presentato da una società avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate. I ricorrenti lamentavano, in primo luogo, un difetto di notifica della stessa, in secondo luogo, la nullità della cartella per mancanza di motivazione ed, infine, la nullità della stessa per mancanza dei presupposti di emissione.
In merito al primo aspetto, la Commissione ha rilevato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire a mezzo posta e che la stessa si perfeziona mediante la consegna del plico al domicilio del destinatario, “senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
Con riferimento al secondo motivo, i Giudici hanno rilevato che la cartella di pagamento costituisce un atto a contenuto vincolato, pena la nullità della stessa. A tal proposito, la cartella in questione era stata notificata successivamente ad un avviso di accertamento in cui erano state riportate le motivazioni dell’attività dell’Ufficio che hanno portato all’emissione della cartella stessa.
Quest’ultima, infatti, faceva espresso richiamo al predetto avviso di accertamento, richiamo che la Commissione ha ritenuto sufficiente perché la cartella risulti dovutamente motivata.
Infine, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di emissione della cartella di pagamento, la Commissione ha evidenziato che il requisito del periculum in mora “non è l’unico elemento che deve essere preso in considerazione per il ricorso all’applicazione dell’articolo 15 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973”, ma che, nel caso di specie, sono stati presi in considerazione “anche altri elementi, a partire dalla condotta dell’azienda, che giustificano, in maniera non apodittica, il comportamento dell’Ufficio”.
I Giudici, nel rigettare il ricorso, hanno evidenziato che le sanzioni addebitate alla società ricorrente erano state irrogate nel rispetto del dettato normativo che “prevede la possibilità di iscrivere le sanzioni per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche qualora questo non sia definitivo”.
(Commissione Tributaria Provinciale di Ancona - Sezione Prima, Sentenza 5 novembre 2012, n. 208)
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha ritenuto infondato il ricorso presentato da una società avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate. I ricorrenti lamentavano, in primo luogo, un difetto di notifica della stessa, in secondo luogo, la nullità della cartella per mancanza di motivazione ed, infine, la nullità della stessa per mancanza dei presupposti di emissione.
In merito al primo aspetto, la Commissione ha rilevato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire a mezzo posta e che la stessa si perfeziona mediante la consegna del plico al domicilio del destinatario, “senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
Con riferimento al secondo motivo, i Giudici hanno rilevato che la cartella di pagamento costituisce un atto a contenuto vincolato, pena la nullità della stessa. A tal proposito, la cartella in questione era stata notificata successivamente ad un avviso di accertamento in cui erano state riportate le motivazioni dell’attività dell’Ufficio che hanno portato all’emissione della cartella stessa.
Quest’ultima, infatti, faceva espresso richiamo al predetto avviso di accertamento, richiamo che la Commissione ha ritenuto sufficiente perché la cartella risulti dovutamente motivata.
Infine, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di emissione della cartella di pagamento, la Commissione ha evidenziato che il requisito del periculum in mora “non è l’unico elemento che deve essere preso in considerazione per il ricorso all’applicazione dell’articolo 15 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973”, ma che, nel caso di specie, sono stati presi in considerazione “anche altri elementi, a partire dalla condotta dell’azienda, che giustificano, in maniera non apodittica, il comportamento dell’Ufficio”.
I Giudici, nel rigettare il ricorso, hanno evidenziato che le sanzioni addebitate alla società ricorrente erano state irrogate nel rispetto del dettato normativo che “prevede la possibilità di iscrivere le sanzioni per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche qualora questo non sia definitivo”.
(Commissione Tributaria Provinciale di Ancona - Sezione Prima, Sentenza 5 novembre 2012, n. 208)