CTR Lombardia: bilancio in perdita? Non è motivo di accertamento dell’Agenzia delle Entrate

Fondamentale pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha accolto l’appello di un contribuente, imprenditore titolare di un’azienda, riformando la sentenza di primo grado.


L’imprenditore, a seguito del protrarsi della crisi economica, aveva adottato comportamenti antieconomici al fine di salvare la società e, invece di procedere alla liquidazione, aveva sostenuto i costi dell’attività e dei dipendenti.


L’Agenzia delle Entrate, basandosi sugli studi di settore relativi agli anni precedenti, aveva notato un discostamento dell’ammontare dei ricavi e aveva sospettato la presenza di ricavi non dichiarati, in violazione di norme tributarie. A seguito di tale indagine, aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti dell’imprenditore.


Pur potendosi ritenere antieconomico il comportamento dell’imprenditore, la Commissione Tributaria Regionale lombarda ha espresso il seguente importante principio: “Orbene, ritenere che un imprenditore dimostri saggezza se, a fronte di elementi contingenti concreti di crisi da un lato e dall’altro di pur lievi indici di aumento dell’attività produttiva, provveda subito al primo o secondo anno di risultato economico negativo a dismettere l’attività svolta – con tutte le conseguenze anche sociali del caso – è contrario alla logica e alla esperienza concreta del mondo del lavoro. È invece coerente il comportamento dell’imprenditore che, in presenza di segnali anche lievi positivi, insista fino ai limiti dell’irragionevolezza – che non appaiano essere stati superati nel caso concreto – nell’attività svolta, confidando nella cessazione degli elementi di crisi negativi e nella ripresa anche economica. Da ciò discende che il solo dato negativo dell’andamento economico non è idoneo a sorreggere il provvedimento di accertamento”.


La commissione ha quindi annullato l’avviso di accertamento, accogliendo le doglianze dell’imprenditore.


 (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 1/8/13)


Fondamentale pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha accolto l’appello di un contribuente, imprenditore titolare di un’azienda, riformando la sentenza di primo grado.


L’imprenditore, a seguito del protrarsi della crisi economica, aveva adottato comportamenti antieconomici al fine di salvare la società e, invece di procedere alla liquidazione, aveva sostenuto i costi dell’attività e dei dipendenti.


L’Agenzia delle Entrate, basandosi sugli studi di settore relativi agli anni precedenti, aveva notato un discostamento dell’ammontare dei ricavi e aveva sospettato la presenza di ricavi non dichiarati, in violazione di norme tributarie. A seguito di tale indagine, aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti dell’imprenditore.


Pur potendosi ritenere antieconomico il comportamento dell’imprenditore, la Commissione Tributaria Regionale lombarda ha espresso il seguente importante principio: “Orbene, ritenere che un imprenditore dimostri saggezza se, a fronte di elementi contingenti concreti di crisi da un lato e dall’altro di pur lievi indici di aumento dell’attività produttiva, provveda subito al primo o secondo anno di risultato economico negativo a dismettere l’attività svolta – con tutte le conseguenze anche sociali del caso – è contrario alla logica e alla esperienza concreta del mondo del lavoro. È invece coerente il comportamento dell’imprenditore che, in presenza di segnali anche lievi positivi, insista fino ai limiti dell’irragionevolezza – che non appaiano essere stati superati nel caso concreto – nell’attività svolta, confidando nella cessazione degli elementi di crisi negativi e nella ripresa anche economica. Da ciò discende che il solo dato negativo dell’andamento economico non è idoneo a sorreggere il provvedimento di accertamento”.


La commissione ha quindi annullato l’avviso di accertamento, accogliendo le doglianze dell’imprenditore.


 (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza 10 gennaio 2013, n. 1/8/13)