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Cura Italia: sollevata questione d’incostituzionalità per disparità di trattamento per le udienze civili in presenza del Giudice

Cura Italia
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Con provvedimento del 19 maggio 2020 il Tribunale di Mantova, sezione civile seconda, ha sollevato una particolare questione d’incostituzionalità, relativamente all’articolo 83 del famoso decreto legge “Cura Italia”, definendo irragionevole ed irrazionale la scelta normativa di obbligare il giudice civile a presenziare l’udienza in Tribunale piuttosto che attribuire al semplice punto (luogo) di accesso da remoto eguale effetto.

Ciò lasciando intendere (e di fatto denunciando) una patente disparità di trattamento da parte del legislatore rispetto, ad esempio, al giudice amministrativo od al giudice penale.

L’interessante ordinanza del giudice a quo evidenzia, in primis, che la rilevanza della questione è tuttavia legata all’attualità della stessa considerato che dopo luglio 2020, dovendosi tornare al regime processuale ante-normativa covid, ci si troverebbe ad una probabile cessata materia d’esame costituzionale ovvero ad una carenza d’interesse rispetto all’intera vicenda rimessa al giudice delle leggi.

Ad ogni modo la norma oggetto del dubbio di costituzionalità è l’articolo 83, co. 7 lett. f) del D.L. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020 per come modificato dall’articolo 3, co. 1 lett. c), D.L. 28/2020, atteso che (afferma il rimettente) la stessa appare in “palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77, 97 Costituzione”.

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