Datore di lavoro e sicurezza: solo le misure “concretamente applicabili” sono obbligatorie

Nozione di misure concretamente attuabili, in quanto accolte negli standard di produzione industriale ovvero specificamente prescritte
Datore di lavoro e sicurezza
Datore di lavoro e sicurezza

Datore di lavoro e sicurezza: solo le misure “concretamente applicabili” sono obbligatorie


Datore di lavoro e obblighi di sicurezza

Una interessante decisione della Cassazione penale (Sez. 4, 14 marzo 2022, n. 8420) esclude la responsabilità penale del datore di lavoro che, pur non avendo adottato tutte le cautele di sicurezza conosciute, aveva tuttavia applicato quelle concretamente attuabili, in quanto accolte negli standard di produzione industriale ovvero specificamente prescritte.

Per pervenire a questo risultato, la Cassazione riprende e porta a conseguenze concrete una decisione della Corte costituzionale risalente nel tempo (sentenza n. 312 del 25 luglio 1996).

Ma veniamo alle circostanze dell’incidente ed allo sviluppo del procedimento penale.

Un datore di lavoro era stato riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, a seguito di un investimento da parte di un mezzo di cantiere. L’investimento era avvenuto in un “punto cieco”, non visibile dal conducente del mezzo, regolarmente omologato e revisionato.

Per il datore di lavoro, l’addebito consisteva nell’avere messo a disposizione del conducente un’autobetoniera priva di specchi grandangolari frontali di categoria VI di cui alla direttiva comunitaria 2007/38/CE, direttiva pacificamente successiva alla costruzione ed alla omologazione del mezzo (effettuata nell’anno 1998) e recepita dal d.m. 11 gennaio 2008.

Questi specchi sono atti a migliorare la visibilità della zona anteriore del veicolo da parte del conducente seduto al posto di guida.

In sede di ricorso per Cassazione, la difesa aveva sostenuto che la condanna implicasse una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.


Il datore di lavoro è tenuto ad adottare soltanto le misure “concretamente applicabili”: cosa significa?

L’articolo 41, primo comma, del Decreto Legislativo n. 277/1981 richiede al datore di lavoro l’adozione delle misure “concretamente applicabili” per la protezione dei lavoratori.

Secondo la Cassazione, se si vuole salvare il principio di determinatezza delle fattispecie penali, questa espressione si riferisce “alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive” (così del resto si era espressa la citata sentenza 312/1996 della Corte costituzionale).

Ci si deve perciò chiedere “non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta”.

Nel caso specifico, sul datore di lavoro “non incombeva un preciso obbligo giuridico di installare il presidio in questione, che mai in occasione delle revisioni le era stato suggerito”; né peraltro “esisteva una prassi tecnica in base alla quale la betoniera dovesse essere provvista dello specchio supplementare” (obbligatoria, per espressa disposizione normativa, solo per i mezzi immatricolati successivamente).

Non potendo, dunque, affermarsi nel caso di specie la comprovata “deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto” dell’attività svolta, come puntualizzato nella richiamata sentenza della Consulta, il datore di lavoro è stato assolto, con annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata.


Datore di lavoro: quali obblighi per gli spostamenti all’interno dei cantieri?

Dal punto di vista strettamente tecnico, sulla vicenda – e sulla sicurezza negli spostamenti all’interno del cantiere – si possono formulare i seguenti commenti:

  • L’articolo 70 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari in vigore, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del Decreto Legislativo 81/2008. Sulla base degli esiti del caso in questione, l’autobetoniera rispettava pertanto tali requisiti anche in quanto il mezzo era “omologato e revisionato”.
  • Il cantiere è un’ambiente dove, per sua natura, risulta spesso difficilmente praticabile l’adozione di quanto prevede il punto 7.1 (Vie di circolazione e zone di pericolo) dell’allegato XIII del Decreto Legislativo 81/2008 ovvero: “7.1 Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
  • In conseguenza di tale difficoltà assume maggiore valore quanto prevede il punto 3.1.7 dell’allegato della Parte II - Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche dell’allegato V del Decreto Legislativo 81/2008, ovvero: “I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra”. Nella pratica si traduce nell’obbligo di installare su tali attrezzature, oltre alla normale fanaleria, anche un lampeggiante e un cicalino di retromarcia, che meglio possono avvertire un pedone del movimento del mezzo.
  • Ovviamente i mezzi di cantiere messi in commercio dopo l’11 gennaio 2008 devono essere conformi alla direttiva comunitaria 2007/38/CE, avente oggetto i requisiti di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità europea.

Di seguito la massima della sentenza (Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2022, n. 8420):

L’obbligo del datore di lavoro di adottare le misure “concretamente applicabili” per la protezione dei lavoratori si riferisce esclusivamente alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti. Ci si deve perciò chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione industriale pro-tempore applicabili, o sia comunque specificamente prescritta per il macchinario o la lavorazione in questione.