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Decadenza - TAR Lazio: alla Corte Costituzionale per violazione della CEDU la norma che prevede il termine di decadenza per le controversie di lavoro pubblico ante 30 giugno 1998

In tema di controversie in materia di rapporti di lavoro afferenti il pubblico impiego, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato riconoscendo precisi termini di decadenza dalle liti imposti dalla legge.

La questione, che vede protagonisti l’Azienda Usl di Roma C, in veste di controparte pubblica, e una dipendente del medesimo ente, in veste di ricorrente, sorge dalla presunta responsabilità del datore di lavoro per un infortunio in itinere, e cagione di danno biologico, di cui la parte lesa chiedeva il risarcimento per inadempienza agli obblighi imposti dall’articolo 2087 codice civile (recante “Tutela delle condizioni di lavoro”). Tale pretesa di risarcimento veniva avanzata nel luglio 2002 dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, il quale, però, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo, declinava la propria.

Di fronte al Tar Lazio, a seguito della riproposizione della domanda risarcitoria da parte della ricorrente, la parte resistente presentava delle eccezioni relative ad un “difetto di giurisdizione”, in via pregiudiziale, e ad una prescrizione dei crediti azionati, in via preliminare di merito.

Alla luce di queste eccezioni il Collegio ha di fatto osservato l’esistenza di una questione di ricevibilità del ricorso, ritenendo operante il disposto di cui all’articolo 69, comma 7, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

In particolare, il criterio scaturente dalla norma distingue le controversie insorte nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seconda che le questioni concernano rapporti lavorativi successivi al 30 giugno 1998 – per cui sussiste la giurisdizione ordinaria – o anteriori alla medesima data – per cui si instaura la giurisdizione amministrativa. Tuttavia, in quest’ultimo caso, la competenza del giudice amministrativo è piena solo qualora i ricorsi siano presentati, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Nel caso concreto il Tribunale amministrativo, avvalorando anche la giurisprudenza della Cassazione, impone di “aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti della cui giuridica rilevanza si discute, ossia ai fatti o ai provvedimenti sui quali si fonda, o da cui dipende, la pretesa dedotta in giudizio”. Come rilevato, se è vero che l’infortunio fatto valere in giudizio ha avuto luogo nel 1997, quindi in data idonea per richiamare la giurisdizione del TAR, è anche vero che la ricorrente ha manifestato, mediante ricorso, la propria pretesa risarcitoria per la prima volta nel luglio 2002.

Da ciò ne consegue che: “la scadenza del termine del 15 Settembre 2000 preclude definitivamente alla parte la possibilità di far valere il diritto dinanzi ad un giudice”. Ciò nel ragionevole obiettivo di contenere effetti pregiudizievoli, soprattutto per l’attività giurisdizionale, derivanti dal trasferimento della competenza al giudice ordinario, per alcune controversie, e dal contemporaneo mantenimento della medesima competenza in capo al giudice amministrativo per altre.

Tuttavia il TAR rileva che, con due precedenti pronunce di interpretazione dell’articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte EDU di Strasburgo ha rilevato che: “la legge italiana, nel fissare la decadenza prevista dal richiamato art. 69, comma 7, pone un ostacolo procedurale che costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato ed esclude un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco”.

Di conseguenza, il TAR ritiene evidente l’insorgere di un contrasto insanabile tra l’articolo 69, comma 7, e l’articolo 117 della Costituzione nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali l’obbligo assunto con la Convenzione EDU.

In ragione del principio per cui le norme della Convenzione, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, assumono nell’ordinamento interno valenza di norme interposte, il TAR ritiene insorta questione di legittimità costituzionale, di cui investe la Corte Costituzionale, relativamente al contrasto tra il disposto legislativo e la norma costituzionale di fronte al mantenimento della giurisdizione amministrativa per ricorsi proposti anche successivamente alla data del 15 settembre 2000.

Secondo il TAR: “È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in relazione all’art. 117,  comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Quater, Ordinanza 26 aprile 2016, n. 4776)

In tema di controversie in materia di rapporti di lavoro afferenti il pubblico impiego, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato riconoscendo precisi termini di decadenza dalle liti imposti dalla legge.

La questione, che vede protagonisti l’Azienda Usl di Roma C, in veste di controparte pubblica, e una dipendente del medesimo ente, in veste di ricorrente, sorge dalla presunta responsabilità del datore di lavoro per un infortunio in itinere, e cagione di danno biologico, di cui la parte lesa chiedeva il risarcimento per inadempienza agli obblighi imposti dall’articolo 2087 codice civile (recante “Tutela delle condizioni di lavoro”). Tale pretesa di risarcimento veniva avanzata nel luglio 2002 dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, il quale, però, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo, declinava la propria.

Di fronte al Tar Lazio, a seguito della riproposizione della domanda risarcitoria da parte della ricorrente, la parte resistente presentava delle eccezioni relative ad un “difetto di giurisdizione”, in via pregiudiziale, e ad una prescrizione dei crediti azionati, in via preliminare di merito.

Alla luce di queste eccezioni il Collegio ha di fatto osservato l’esistenza di una questione di ricevibilità del ricorso, ritenendo operante il disposto di cui all’articolo 69, comma 7, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

In particolare, il criterio scaturente dalla norma distingue le controversie insorte nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seconda che le questioni concernano rapporti lavorativi successivi al 30 giugno 1998 – per cui sussiste la giurisdizione ordinaria – o anteriori alla medesima data – per cui si instaura la giurisdizione amministrativa. Tuttavia, in quest’ultimo caso, la competenza del giudice amministrativo è piena solo qualora i ricorsi siano presentati, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Nel caso concreto il Tribunale amministrativo, avvalorando anche la giurisprudenza della Cassazione, impone di “aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti della cui giuridica rilevanza si discute, ossia ai fatti o ai provvedimenti sui quali si fonda, o da cui dipende, la pretesa dedotta in giudizio”. Come rilevato, se è vero che l’infortunio fatto valere in giudizio ha avuto luogo nel 1997, quindi in data idonea per richiamare la giurisdizione del TAR, è anche vero che la ricorrente ha manifestato, mediante ricorso, la propria pretesa risarcitoria per la prima volta nel luglio 2002.

Da ciò ne consegue che: “la scadenza del termine del 15 Settembre 2000 preclude definitivamente alla parte la possibilità di far valere il diritto dinanzi ad un giudice”. Ciò nel ragionevole obiettivo di contenere effetti pregiudizievoli, soprattutto per l’attività giurisdizionale, derivanti dal trasferimento della competenza al giudice ordinario, per alcune controversie, e dal contemporaneo mantenimento della medesima competenza in capo al giudice amministrativo per altre.

Tuttavia il TAR rileva che, con due precedenti pronunce di interpretazione dell’articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte EDU di Strasburgo ha rilevato che: “la legge italiana, nel fissare la decadenza prevista dal richiamato art. 69, comma 7, pone un ostacolo procedurale che costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato ed esclude un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco”.

Di conseguenza, il TAR ritiene evidente l’insorgere di un contrasto insanabile tra l’articolo 69, comma 7, e l’articolo 117 della Costituzione nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali l’obbligo assunto con la Convenzione EDU.

In ragione del principio per cui le norme della Convenzione, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, assumono nell’ordinamento interno valenza di norme interposte, il TAR ritiene insorta questione di legittimità costituzionale, di cui investe la Corte Costituzionale, relativamente al contrasto tra il disposto legislativo e la norma costituzionale di fronte al mantenimento della giurisdizione amministrativa per ricorsi proposti anche successivamente alla data del 15 settembre 2000.

Secondo il TAR: “È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in relazione all’art. 117,  comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Quater, Ordinanza 26 aprile 2016, n. 4776)