Dibattimento: obbligo di presenza dell’imputato
Abstract
“Grundsätzlich darf der Angeklagte nicht ungehört verurteilt werden” (in linea massima, l’imputato non può essere condannato senza essere stato sentito). Questo è uno dei principi cardine della StPO (CPP) della RFT. Ciò, da un lato, per esigenze inerenti al “rechtlichen Gehör” (contraddittorio), dall’altro lato, al fine di garantire la “Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege” (funzionalità della giurisdizione penale) nonché la “Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs” (far valere la potestà’ punitiva dello Stato). Per soddisfare queste esigenze, è stato dettato – principalmente – il § 231 del CPP della RFT.
Indice
I. Comparizione e presenza dell’imputato durante il dibattimento – Scopo e garanzia
II. Ammissibilità di provvedimenti di carattere coercitivo
III. Deroghe all’“Anwesenheitspflicht”
IV. Dibattimento in temporanea assenza dell’imputato
V. Obbligo di informazione nei confronti dell’“assente”
VI. Misure per prevenire, acché l’imputato possa allontanarsi dall’aula dibattimentale, senza autorizzazione del giudice
VIII. “Eigenmächtiges Fernbleiben” e autorizzazione
IX. No alla rimessione in termine – Sì alla “Revision”
La presenza dell’imputato durante (tutto) il dibattimento (“Hauptverhandlung”) viene ritenuta – salvo poche eccezioni – necessaria dalla “Strafprozessordnung” (CPP).
In tal modo s’intende contribuire – da un lato – alla “Wahrheitsfindung” (accertamento della verità), dall’altro lato, prevedere una garanzia in favore dell’imputato. Il § 231 StPO (CPP) è una specificazione di quanto previsto dal § 226 StPO, intitolato: “Ununterbrochene Gegenwart” (presenza ininterrotta). Quest’ultimo paragrafo, è riconducibile al “Mündlichkeitsprinzip” (principio di oralità) e a quello della “Verhandlungseinheit” (“unitarietà” del dibattimento).
Il § 231, Abs. 1, S. 1, StPO, ha carattere complementare rispetto al § 230 StPO, nel senso, che l’imputato, obbligato a comparire al dibattimento, è tenuto, altresì, a non allontanarsi dallo stesso. Il disposto ha lo scopo di assicurare la presenza dell’imputato durante tutto il dibattimento e, a tal fine, il § 231, Abs. 1, S. 2, StPO, prevede un cosiddetto Festhalterecht (diritto di “trattenere” l’imputato). C’è poi chi parla, in proposito, anche di “Ingewahrsamnahme” dell’imputato (non ottemperante all’obbligo); “Ingewahrsamnahme”, che è però temporalmente molto circoscritta.
Si reputa, che il giudice, senza la “persönliche Vernehmung des Angeklagten” (interrogatorio dell’imputato), difficilmente possa emanare una sentenza, che sia “gerecht” (equa) e che un imputato, non presente all’“Hauptverhandlung”, difficilmente sia in grado di difendersi efficacemente. La presenza dell’imputato “vermittelt dem Gericht einen unmittelbaren Eindruck seiner Person, seines Auftretens und seiner Erklärungen” (BGHSt 26, 84, 90). La presenza dell’imputato è, inoltre, necessaria, affinché il giudice possa adempiere la propria “Fürsorgepflicht” e sia garantito un “faires Strafverfahren” (un cosiddetto giusto processo). Questo vale, in particolare, per le persone inesperte in materia di diritto. L’“Anwesenheit des Angeklagten” deve essere vista anche sotto il profilo del “Recht auf ‘rechtliches Gehör’” (contraddittorio). L’imputato non ha soltanto il diritto di comparire e di essere presente al dibattimento, ma ha, secondo l’ordinamento processual penale della RFT, anche il dovere dell’“Anwesenheit” (e, precisamente, “in verhandlungsfähigem Zustand”, vale dire, per esempio, non ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti – BGHSt 23, 231 (344)). È anche da notare, che l’“Anwesenheit” dell’imputato durante (tutta) l’“Hauptverhandlung”, è importante in quanto “rechtliche Hinweise” (informazioni/avvisi) ai sensi del § 265, Abs. 1, StPO, che devono essere obbligatoriamente dati, sono privi di efficacia, se dati in assenza dell’imputato. Il § 265 StPO usa la dizione “ohne dass er… zuvor… besonders hingewiesen wurde”.
Il § 229 della RStPO escludeva il cosiddetto “Kontumazialverfahren”. La mancata comparizione (e presenza) dell’imputato all’“Hauptverhandlung”, veniva allora, cioè dopo il 1877, considerata come una manifestazione di “Ungehorsam” (disobbedienza) nel senso di mancato rispetto nei confronti dell’autorità giudizaria da parte dell’imputato.
L’esigenza della presenza dell’“Angeklagten” durante tutta la fase dibattimentale, vale a dire, dal cosiddetto Aufruf zur Sache, fino alla lettura del dispositivo di sentenza, è stata ribadita dopo le “esperienze” durante il regime nazionalsocialista e ha fatti sì, che i presupposti per un “Abwesenheitsverfahren”, sono stati circoscritti in modo notevole.
Se l’imputato – ritualmente citato – non compare, normalmente il dibattimento deve essere rinviato e se manca la giustificazione per il suo “Ausbleiben”, può essere disposta, per la nuova udienza fissata, l’accompagnamento coattivo.
Se l’imputato è stato citato “durch öffentliche Bekanntmachung” (una specie di pubblici proclami) e se non è comparso, non può procedersi a dibattimento.
È ammissibile, altresì, che – per la durata del dibattimento – venga anche emanata un’ordinanza di custodia cautelare (“Haftbefehl” – § 230, Abs. 2, StPO). Di questa facoltà del giudice, tuttavia, l’imputato deve essere (preventivamente) informato in citazione. Si parla, in proposito, delle “Rechtsfolgeerwartungen”. Inoltre, è da osservare, che l’emissione di un “Haftbefehl” può essere presa in considerazione soltanto, se una misura meno incisiva, quale la “Vorführung”, si prospetterebbe inefficace. D’altra parte, il principio della “Verhältnismäßigkeit”, esige, che il dibattimento avvenga con speditezza (vige il cosiddetto Beschleunigungsgrundsatz).
Oltre a essere presente al dibattimento, l’imputato ha pure l’obbligo, di non allontanarsi. Ciò si desume dal § 230, Abs. 1, StPO e viene ribadito dal disposto del § 231, Abs. 1, StPO. L’“Anwesenheitspflicht” dell’imputato viene meno nei (pochi) casi, in cui la legge gli conferisce la facoltà, di non partecipare all’“Hauptverhandlung” o il giudice può “dispensarlo” da questa “Pflicht”.
Quand’è, che si può procedere “in gänzlicher Abwesenheit des Angeklagten” (in totale assenza dell’imputato)?
A) Nel caso di reati “bagattellari”, se l’imputato non è comparso e se in citazione è stato informato, che può procedersi in sua contumacia – qualificata, dalla StPO, quale assenza (“Abwesenheit”). Se la mancata comparizione dell’imputato è dovuta a caso fortuito, l’imputato ha facoltà di chiedere – entro una settimana dalla notifica della sentenza – la restituzione in termine (§ 235 StPO); se questa richiesta è accolta, la sentenza emanata “in Abwesenheit” è da considerarsi revocata.
B) Se si procede per un reato lieve e l’imputato, a seguito di richiesta dello stesso, è stato “dispensato” (“entbunden”) dall’obbligo di comparizione (§ 233 StPO) e se per il reato, per il quale si procede, è prevista pena detentiva fino a sei mesi o quella pecuniaria non superiore a 180 “Tagessätze” oppure “Fahrverbot” (divieto di circolazione). Questo provvedimento (di “dispensa”), non è impugnabile, se adottato “nach pflichtgemäßem Ermessen” (avvalendosi il giudice dei suoi poteri discrezionali, ma sempre tenendo presente i suoi doveri d’ufficio). Quest’ultimo “requisito”, è stato previsto per evitare che la giustizia sia un “legno (troppo) storto”. Se clientelismi, nepotismi, patronaggi, sudditanze e corruzione possono “estendersi”, i tempi per la giustizia, intesa come imparzialità, diventano molto difficili. Protezione pretende poi “obbedienza” a chi elargisce la protezione. Obbedienza in cambio di protezione, protezione in cambio di obbedienza (secondo schemi mercantili). È una specie di circolo “virtuoso”. Ciascuna parte trova, in questo sistema, comunque il suo utile.
C) Nei procedimenti di appello e di “Revision” – §§ 329, 350 StPO, se all’inizio del dibattimento (di appello), senza valida giustificazione, non è comparso, né l’imputato, né il suo difensore (munito di valida rappresentanza), l’appello deve essere rigettato.
D) Nei “Privatklageverfahren” (§§ 374 e seguenti StPO).
E) Nei casi di opposizione a decreto penale di condanna (il § 412 StPO, richiama i commi 1, 3, 6 e 7 del § 329 StPO).
Il dibattimento, inoltre, può celebrarsi in “zeitweiser Abwesenheit des Angeklagten” (assenza temporanea dell’imputato):
1) se l’imputato, dopo la “Vernehmung zur Anklage” (interrogatorio), si è “eigenmächtig” (senza autorizzazione) allontanato e il giudice non reputa necessaria la presenza dello stesso (vedasi BGHSt 3, 190 e 48, 81); in questo caso, non è indispensabile, che l’imputato sia stato informato della facoltà del giudice, di procedere “in Abwesenheit des Angeklagten” (vedasi BGHSt 59, 187). Per “Vernehmung zur Anklage” s’intende anche la mera facoltà dell’imputato di prendere posizione su quanto gli è stato contestato nell’“Anklageschrift”.
2) All’“eigenmächtigen Entfernung” è equiparata la “vorsätzliche Herbeiführung der Verhandlungsunfähigkeit”, che si ha qualora l’imputato – dolosamente – si sia posto in uno stato tale, da non poter partecipare coscientemente (cioè con piena capacità/coscientemente al dibattimento (vedasi BGHSt 2, 300)). Ai fini della ravvisabilità dell’“Eigemächtigkeit”, si tiene conto dell’“Absicht, die Fortsetzung der Verhandlung zu vereiteln” (BGHSt 37, 249); ostacolare dolosamente la prosecuzione dell’udienza.
Le interruzioni del dibattimento per comprovati motivi di salute dell’imputato, possono essere disposte nei limiti in cui sono compatibili con il “Beschleunigungsgebot” (dovere di condurre a termine il processo speditamente).
L’ordinanza di procedere a dibattimento senza la presenza dell’imputato, è impugnabile con “sofortiger Beschwerde” (reclamo immediato) ai sensi del § 231 a, Abs. 3, 3 StPO e il reclamo ha effetto sospensivo. Pertanto, il dibattimento non può essere proseguito, finché non è intervenuta la decisione sul reclamo (che deve però essere adottata entro 30 giorni a decorrere dalla data di deposito del reclamo).
Concluso il dibattimento, la predetta “Beschwerde” non è piu ammissibile, ma può essere motivo per la proposizione di “Revision” (§ 338, Nr. 8, StPO).
3) Altro motivo per procedere “in zeitweiliger Abwesenheit des Angeklagten”, è ravvisabile, se questi, con il proprio comportamento, ha intralciato il regolare svolgimento del dibattimento (o ha assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del giudice o delle parti), se è prevedibile, che possa continuare in questo suo atteggiamento e se il giudice reputa che l’“Anwesenheit des Angeklagten” (la presenza dell’imputato) non sia indispensabile. A tal fine, è necessaria l’emanazione di un’apposita ordinanza, ordinanza che non è poi necessaria per la prosecuzione del dibattimento.
4) Se è da temere, che un coimputato o un teste, a causa della presenza dell’imputato, non dica la verità oppure possa rifiutarsi di rispondere alle domande. Il provvedimento concernente l’allontanamento dell’imputato, deve essere adottato in presenza dell’imputato (BGHStV 1987, 377); va motivato, perché altrimenti sussiste “absoluter Revisionsgrund” (§ 338, Nr. 5, StPO).
5) Secondo BGHSt 32, 33 può procedersi all’“Ausschließung” dell’imputato qualora un teste, pubblico dipendente, non otterrebbe l’“Aussagegenehmigung” (autorizzazione a deporre) dalla propria amministrazione.
6) Se vengono esaminati testi di età inferiore ai 18 anni e se la presenza dell’imputato possa essere motivo per ritenere, che influisca negativamente sul “Wohl” del teste nel senso di far temere uno “schwerwiegenden Gesundheitsnachteil für den Zeugen”. Spesso si procede, in questi casi, non all’allontamento dell’imputato, ma all’“audiovisuellen Zeugenvernehmung” (esame del teste, avvalendosi di mezzi audiovisivi).
Se l’imputato è nuovamente ammesso al dibattimento, deve essere subito informato – sia pure sommariamente – da chi presiede, di quanto avvenuto in sua assenza (§ 247, S. 4, StPO). Quest’informazione costituisce una “wesentliche Förmlichkeit” (BGHStV 1992, 359); una formalità essenziale.
Per effetto della legge del 30.4.98 (“Zeugenschutzgesetz”), il teste può essere esaminato fuori dall’aula di udienza; la sua deposizione, in tal caso, è videotrasmessa nel “Verhandlungsraum”, rimane registrata e della stessa può poi essere data lettura in udienza (tenuto conto degli interessi del teste, della difesa e dell’“Aufklärungspflicht” del giudice).
Non sussistono altre eccezioni all’“Anwesenheitspflicht”. Così, per esempio, non può procedersi all’allontanamento dell’imputato “mit allseitiger Zustimmung” (“siamo tutti d’accordo…”).
Non è in facoltà del giudice, “dispensare” l’imputato dall’“Anwesenheitspflicht”, se vengono illustrati particolari “scioccanti” nel corso dell’esposizione dei risultati di una perizia autoptica (BGHSt V 1993, 285) oppure nel corso di un sopralluogo.
All’“Anwesenheitspflicht” dell’imputato al dibattimento, corrisponde un “Mitwirkungsrecht” (diritto di partecipazione) dello stesso. Questo diritto viene leso, se, nel corso del dibattimento, vengono disposti “ergänzende Ermittlungen” (indagini suppletive) da compire dalla PG, senza informare adeguatamente la difesa dell’imputato e senza consentire alla stessa una partecipazione effettiva.
Può, il difensore, in caso di assenza (“ohne Anwesenheit”) dell’imputato, rappresentarlo in sede dibattimentale? La risposta, secondo una decisione del BGH (Corte Suprema Federale), è affermativa, se il “Verteidiger” è munito di mandato scritto, nel quale non deve essere specificato, che la conferita rappresentanza è valida pure nel caso di “Abwesenheit des Angeklagten” (vedasi BGHSt 9, 356).
È in facoltà di chi presiede il dibattimento, adottare “nach pflichtgemäßem Ermessen”, misure atte a prevenire, che l’imputato si allontani o non compaia (più) in seguito a un rinvio dell’udienza dibattimentale.
L’allontanamento dell’imputato da un’udienza dibattimentale in corso, viene, di solito, impedito, incaricando della “Bewachung”, un agente della Polizia penitenziaria o della Polizei, come già accennato. Nell’adozione di misure del genere, va tenuto conto del “Verhältnismäßgkeitsprinzip” (principio di proporzionalità). Provvede il presidente del collegio, avvalendosi dei propri “sitzungspolzeilichen Befugnisse”.
Il dibattimento in assenza dell’imputato (“ohne Angeklagten” – Abs. 2 des § 231 StPO), è lecito, unicamente, se l’imputato ha violato – “eigenmächtig” – l’obbligo di comparire, di essere presente (al dibattimento) o di ripresentarsi a seguito di rinvio.
Sussiste l’“Eigenmächtigkeit”, qualora l’imputato, ingiustificatamente e scientemente (“wissentlich”), ha violato la propria “Anwesenheitspflicht” (BGH St 37, 249 e 56, 298, 306 ff.). L’“Eigenmächtigkeit” deve essere provata e non può essere semplicemente presunta.
Valido “Entschuldigungsgrund” (giustificazione), è, ovviamente – la mancata citazione (o l’irrituale notificazione della stessa).
Gli impegni di lavoro dell’imputato non prevalgono sull’obbligo di comparizione, né su quello di presenza (ulteriore) al dibattimento (vedasi BVerfGE – Corte Costituzionale Federale – 4.5.1981).
Se l’imputato è in custodia cautelare in carcere, l’“Eigenmächtigkeit”, ovviamente, non è ravvisabile, se il giudice del dibattimento non ha disposto la traduzione dell’imputato (BGHSt 25, 317, 319).
L’imputato deve essere già stato interrogato sul fatto, che risulta dall’imputazione. Altrimenti, non è stato osservato il principio del “rechtlichen Gehör” di cui al § 243, Abs. 5, StPO. Questo vale anche se nel corso dell’interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Per quanto concerne i precedenti penali dell’imputato, di essi può essere data lettura in assenza dell’imputato e sono “utilizzabili” in sede di deliberazione di sentenza (vedasi BGHSt 27, 216); in particolare, ai fini della determinazione dell’infliggenda pena.
Parimenti, non è preclusa la lettura di documenti di cui al § 251, Abs. 1, Nr. 1 und Abs. 2, Nr., 3, StPO (vedasi BGHSt 3, 206).
L’imputato non presente all’“Hauptverhandlung” decade dalla facoltà di avere la parola per ultimo e questa facoltà non spetta neppure (in sua vece) al difensore.
L’“eigenmächtige Ausbleiben” dell’imputato, non impedisce la “Verfahrenseinstellung” ex § 153 StPO (“Absehen von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit”, per lievità del fatto); il consenso dell’imputato all’“Einstellung”, in questo caso, non è richiesto.
E se dal dibattimento risulta un fatto diverso da quello contestato oppure una circostanza aggravante non indicata nell’“Anklage”?
In questo caso, l’“eigenmächtige Fernbleiben”, non legittima di omettere l’“Hinweis”, di cui al § 265, Abs. 1 und 2, StPO), il quale può, però, essere dato, se presente, al difensore (§ 234 a StPO); questi, a tal fine, non deve essere stato “ermächtigt” (autorizzato).
Nel caso, in cui l’imputato non è assistito da difensore (“nichtverteidigter Angeklagter”), una, sia pure sommaria informazione, è ritenuta, perlomeno, opportuna, in ossequio all’“Aufklärungsgrundsatz” e alla “Fürsorgepflicht” del giudice, che è collegata al principio sancito dal § 20, Abs. 3, “GG”, della Costituzione federale (principio dello Stato di diritto).
Nella sentenza, non deve essere indicato il motivo, per il quale è stato applicato il § 231, Abs. 2, StPO (prosecuzione del dibattimento, dopo che l’imputato comparso, si è allontanato o non è più (ri)comparso dopo un rinvio e dopo che essere stato interrogato, se il giudice non reputa necessaria la presenza dell’“Angeklagten”).
La sentenza va notificata all’imputato in ossequio a quanto disposto dal § 35, Abs. 2, S. 1, StPO, con la “Rechtsmittelbelehrung” di cui al § 35 a, StPO, se l’imputato non era presente in occasione della lettura del dispositivo di sentenza. Questa notifica è valida, soltanto se fatta a mani proprie (“durch Übergabe”) dell’imputato, qualora la notifica non venga fatta al difensore (ex § 145 a Abs. 1, StPO).
L’imputato, non comparso senza giustificato motivo, non può chiedere la “Wiedereinsetzung in den vorigen Stand” (restituzione in termine). Qualora risulti, che l’imputato, comparso alla 1^ udienza, non era presente – per causa a esso non imputabile – all’ulteriore udienza, devono essere ripetute le “Prozesshandlungen” compiute in sua assenza; altrimenti, sussiste un “Revisionsgrund” (motivo di impugnazione previsto dal § 338, Nr. 5, StPO – vedasi BGHST 10, 304); trattasi di “absoluten Revisionsgrund”. Se l’imputato – assente durante il dibattimento – compare appena prima della lettura del dispositivo di sentenza, deve essere “vernommen” (interrogato) e informato – sommariamente – su quanto avvenuto nel dibattimento. Nella sentenza, in ogni caso, devono essere esposti i motivi, per i quali si è proceduto ai sensi del § 232 StPO.
Se si procede contro una pluralita di imputati, l’“Anwesenheitspflicht” è meno stringente, qualora parti del dibattimento, non riguardino alcuni imputati; è in facoltà del giudice, con apposito provvedimento, consentire agli stessi di allontanarsi. Nel provvedimento deve però essere indicato specificamente il “Verhandlungsteil”, durante il quale è consentito l’allontamento e quando agli imputati è consentito di allontanarsi nonché quando devono nuovamente essere presenti. La facoltà di cui sopra, non spetta, se si tratta di imputati tratti a giudizio per il reato di associazione per delinquere.