Diritto penale dell’ambiente e norme amministrative correlate
Abstract
È configurabile un dovere dello Stato (e degli enti territoriali) di tutela della vita delle persone, se il pericolo è riconducibile a “Umwelteinflüssen”? Di quale gravità deve essere la “Gefahr”, per obbligare le autorità di agire? Il dovere è sancito dall’art. 2, comma 1, 1 ^ parte, della CEDU oppure dall’art. 8, comma 1, CEDU?
Indice
I. La tutela dell’ambiente quale dovere fondamentale
II. Reati dolosi e colposi contro l’ambiente
III. L’“Umweltverwaltungsstrafrecht” prevede non soltanto sanzioni amministrative
IV. Alcune sentenze della Corte Suprema (“OGH”) in materia di reati contro l’ambiente
La tutela dell’ambiente quale dovere fondamentale
“Umweltschutz” (tutela dell’ambiente) è – oggigiorno – uno dei doveri fondamentali degli Stati, degli enti territoriali e di ciascuno di noi; è uno “Staatsziel”, ormai realizzabile completamente soltanto su scala comunitaria, per non dire internazionale. Per evitare, che le norme dettate a tal fine, non si esauriscano in vuoti proclami, ogni ente territoriale deve contribuire alla loro osservanza, sia ricorrendo, oltre a misure preventive, a sanzioni di carattere amministrativo, sia – nei casi di violazioni più gravi – ricorrendo alla potestà punitiva statale.
Di importanza – non certamente lieve – è favorire l’“Umweltbewusstsein” (presa di coscienza) dei cittadini in materia ambientale. ** Il “braccio della legge” non può arrivare – sempre e ovunque; se tutti i cittadini praticassero, essi stessi, “Umweltschutz”, sanzioni penali (quale ultima ratio) e sanzioni amministrative, sarebbero… superflue. Comunque, fino a quando, l’obbedienza, spontanea e generalizzata, non sarà realtà, non si può prescindere da un sistema sanzionatorio adeguato alla gravità delle “trasgressioni”; ciò, sia per fini repressivi, che per fini di prevenzione.
L’ordinamento austriaco distingue tra “Umweltjustizstrafrecht” (di competenza dello Stato e attuato per mezzo di norme contenute nel C. P. e “Umweltverwaltungsstrafrecht” (di competenza, perlopiù, dei “Länder” e di altri enti territoriali).
Per quanto concerne l’“Umweltjustizstrafrecht”, con la normativa di cui al Capo 7° della Parte Speciale dello StGB – intitolato “Gemeingefährliche Handlungen” (delitti di comune pericolo) und strafbare Handlungen gegen die Umwelt” – il legislatore austriaco ha attuato, nel diritto interno, la Direttiva comunitaria 2008/99.
È da notare, che, a seguito dell’entrata in vigore del “Verbandsverantwortlichkeitsgesetz – VbVG” (Legge sulla responsabilità delle associazioni), possono essere chiamati a rispondere – a determinate condizioni – anche persone giuridiche e “eingetragene Personengesellschaften” (società).
Il C.P. prevede, per i reati in materia di tutela dell’ambiente, non soltanto pene pecuniarie (“Geldstrafen”), ma anche “Freiheitsstrafen” (pene detentive).
Reati dolosi e reati colposi contro l’ambiente
Di fondamentale importanza, è la distinzione tra “vorsätzlicher und fahrlässiger Beeinträchtigung der Umwelt”, vale a dire, comportamenti pregiudizievoli per l’ambiente, dolosi (§ 180 StGB) e colposi (§ 181 StGB). Vi sono poi altre norme, che hanno carattere soltanto sussidiario.
Il § 180, Abs. 1, StGB, sanziona l’inquinamento nonché altri comportamenti pregiudizievoli per l’acqua, il suolo e l’aria; tali, da costituire un pericolo potenziale per la vita di una persona oppure per l’incolumità fisica di un numero considerevole (ca. 10) di persone oppure per la flora o la fauna nel senso di danni all’equilibrio ambientale. Sia la fattispecie di cui al § 180, che quella prevista e punita dal § 181 StGB, è integrata, qualora l’inquinamento o, comunque, la condotta pregiudizievole per l’acqua, per l’aria o per il suolo, causi – per un periodo considerevole di tempo – un peggioramento dei predetti “Umweltmedien”; altresì, se per eliminare il danno o per ridurlo, occorrono mezzi finanziari considerevoli, vale adire, superiori all’importo di 50.000 Euro.
Qualora i pericoli potenziali di cui al § 181 StGB si verifichino effettivamente, la pena è aumentata (si veda il comma 2 del § 180 StGB, che prevede una pena detentiva da 6 mesi a 5 anni, mentre la sanzione contemplata dal comma 1 del § 180 StGB, è fino a 3 anni).
Se, invece, dal fatto è derivata la morte o sono conseguite lesioni personali gravi di un numero notevole di persone, la pena detentiva è da 10 a 20 anni.
Comportamenti colposi (§ 181 StGB) sono sanzionati con pena detentiva fino a un anno o con “Geldstrafe” (multa) fino a 720 “Tagessätzen” (comma 1 del citato § 181 StGB). La pena è raddoppiata (con esclusione di quella pecuniaria), se sussiste una delle circostanze aggravanti previste dal comma 2 (che sono analoghe a quelle contemplate dal comma 2 del § 180 StGB), fatta eccezione per i casi di morte o di lesioni gravi di un numero notevole di persone, nel qual caso la pena prevista è fino a 5 anni di reclusione.
È da notare, che nella fattispecie prevista dal § 180 StGB, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo eventuale.
A proposito della colpa, l’ordinamento austriaco distingue tra “Fahrlässigkeit” e “grober Fahrlässigkeit”. Quest’ultima è ravvisabile, qualora il soggetto attivo del reato, abbia agito in modo insolitamente e palesemente contrario alle regole della prudenza, per cui il verificarsi dell’evento è prevedibile come quasi certamente probabile.
L’“Umweltverwaltungsstrafrecht” prevede non soltanto sanzioni amministrative
Passando all’“Umweltverwaltungsstrafrecht”, va osservato, che le violazioni previste dallo stesso, vengono sanzionate, nella maggior parte dei casi, con “Geldstrafe” (multa); le pene detentive costituiscono l’eccezione. Prevede, infatti, il § 11 VStG (“Verwaltungsstrafgesetz”), che una pena detentiva può essere comminata soltanto, se ciò è necessario per far desistere l’autore dal commettere ulteriori violazioni amministrative (perlopiù si tratta di trasgressioni a provvedimenti della PA); in altre parole, esclusivamente a carico dei recidivi.
A differenza dell’“Umweltjustizstrafrecht”, le violazioni di carattere amministrativo, non sono contenute in una legge organica, ma sparse in varie leggi speciali (federali e in “Landesgesetze”). Si tratta (per indicare le più importanti) dei §§ 366 e seguenti della “GewO” (“Gewerbeordnung”), del § 174 del “Forstgesetz – ForstG”, del § 16 dell’ “Ozongesetz – OzonG”, del § 71 del “Chemiegesetz (ChemG)” e di parecchie altre norme.
Nell’anno passato, le condanne per reati contro l’ambiente, anche in Austria, sono aumentate.
Quelle per violazioni del § 180 StGB (“Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt”), hanno subito un incremento pari al 37,5%; meno elevate sono state le condanne per violazione del § 181 StGB (“Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt”, + 12,5%).
Raddoppiate sono le “Verurteilungen” per il reato doloso previsto e punito dal § 181 b StGB (“Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen” (Trattamento doloso di rifiuti in modo pregiudizievole per l’ambiente e traffico di rifiuti). La sanzione detentiva è fino a 2 anni (comma 1) e fino a tre anni di reclusione (comma 2).
Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 del citato § 181 b StGB, chiunque si rende responsabile del “Verbringen von Abfällen in nicht unerheblicher Mengen, contravvenendo al disposto dell’art. 2, n. 35 del Regolamento comunitario 1013/ 2006, è punito con pena detentiva fino a 1 anno oppure con la pena della multa fino a 720 Tagessätzen”.
Le Nazioni Unite hanno stimato, che, su scala planetaria, l’"Umweltkriminalität” “rende” agli autori di questi reati, circa 250 miar. di USD. Sono stati, questi, i reati piu “redditizi” dopo il traffico di stupefacenti, traffico di esseri umani e reati di falso.
I reati contro l’ambiente vengono commessi, non infrequentemente, da organizzazioni internazionali. Si pensi, per esempio, ai rifiuti di materie plastiche, che finiscono spesso in Stati del “Terzo mondo”.
Alcune sentenze della Corte Suprema in materia di reati contro l’ambiente
Pare opportuno, riportare, a questo punto, alcune sentenze della Corte Suprema (“OGH”) in relazione al § 180, Abs. 1, Z. 2, StGB, che sanziona con pena detentiva fino a 3 anni, chiunque inquina oppure, in altro modo, reca pregiudizio all’acqua, al suolo o all’aria, causando un pericolo notevole per la fauna o per la flora. L’“OGH” ha precisato (vedasi RS 0094892), che, ai fini della punibilità della fattispecie de qua, è necessario tenere conto anche dell’estensione del luogo, in cui flora e fauna sono esposte a pericolo. Più è notevole il pericolo per “Tier- oder Pflanzenbestand”, meno esteso può essere il territorio. Ciò non vuole dire però, che la tutela penale debba essere accordata a ogni biotopo di qualsiasi estensione; in particolare, non a un biotopo di pochi metri quadrati, anche se quest’area è importante per la conservazione dell’equilibrio ecologico.
È invece ravvisabile (vedasi RS 009420) pericolo per il “Tier- oder Pflanzenbestand” in un’area di notevole estensione, se l’inquinamento ha per “oggetto”, per esempio, un vivaio di pesci dell’estensione di circa 2.000 m2, l’acqua affluente e defluente dello stesso è “in comunicazione” con altro vivaio, le cui acque defluiscono poi in un torrente e, successivamente, in altro “fließenden Gewässer”.
Ai fini dell’applicabilità del § 180, Abs. 1, Z. 2, StGB, non è determinante, se l’area è stata trasformata artificialmente o no. Se sono stati eseguiti, per esempio, lavori di sbancamento al fine di ricavare un vivaio per pesci, la natura subisce una trasformazione, ma rimane pur sempre parte del sistema ecologico e non perde, per effetto dei lavori di trasformazione eseguiti, la tutela conferita dalla norma suddetta (come pure un bosco, nella quale sono stati messi a dimora nuovi alberelli al posto di quelli tagliati).
Per quanto concerne, specificamente, il “Tierbestand” (la fauna), tutelato dal § 180, Abs. 1, Z. 2, StGB, il pericolo non deve necessariamente riguardare (tutti) gli animali selvatici, gli uccelli e gli insetti. Basta anche, che sussista “Gefahr” per alcune specie importanti (vedasi RS 00949928).
Scopo principale delle norme di cui ai §§ 180 e seguenti StGB, è la salvaguardia di un “umfassenden Umweltschutz”, in particolare, con provvedimenti atti a preservare l’aria, l’acqua e il suolo da inquinamento e da altri effetti nocivi nonché da rumori (vedasi RS 0094938).
Per quanto concerne l’interpretazione del concetto di pericolo per la salute, non è necessario procedere a un’analisi di probabilità statistica; basta, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dal § 180, Abs. 1, Z. 1, StGB, la “seria” probabilità di un danno alla salute delle persone (RS 0094847).
La Corte Suprema ha anche chiarito, con riferimento ai §§ 180, Abs.1, Z. 1 e 180, Abs.2, StGB, il concetto di “potentielle Gefährdung” (pericolo potenziale). Anche per i reati previsti e puniti dai §§ 180, Abs. 2 e 181, StGB, a integrare la fattispecie di reato basta un’azione o un’omissione, che, “bei abstrakter Betrachtung”, rivela l’“ernstliche und nicht völlig lebensfremde Möglichkeit”, che si verifichi l’evento. Il concetto di pericolo implica la verifica di varie componenti, da valutarsi poi in modo complessivo. Bisogna tenere conto – sulla base degli accertamenti eseguiti – del tipo delle sostanze inquinanti, dell’altezza del punto, in cui avviene l’immissione, della conformazione dell’area, della presenza di persone (in particolare di quelle a rischio), del livello di pericolo medico-tossicologico (RS 0094866).
**Tornano alla mente le parole di Esiodo (Teogonia). “Altri poi sulla terra infinita, fiorente, distruggono le amate fatiche degli uomini nati dalla terra, tutto riempendo di polvere e di dannoso tumulto”.