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Disconoscimento cartella esattoriale e presunzioni

cartella esattoriale
cartella esattoriale

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27181 del 2020 torna sull’annosa questione della rilevanza probatoria delle copie di notificazione della cartella di pagamento rispetto agli originali.

Afferma il Giudice di legittimità che laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e “l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'articolo 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”.

Sulla scorta di tale punto motivazionale, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Regionale in diversa composizione, si è precisato anche che “la sentenza impugnata, nella parte in cui si è limitata a prendere atto del disconoscimento della relata di notifica all'originale senza accertare in ogni caso la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, non ha fatto buon governo di tali principi”.

La chiusura sentenziale non altro richiama anche il principio costituzionale riconducibile alla buona amministrazione, al buon andamento nonché all’imparzialità di essa: trattasi dell’articolo 97 Cost.

Tuttavia è da soffermarsi su un aspetto della vicenda ovvero quello della probatorietà delle copie della cartella: tra le righe si percepisce che per il giudice di legittimità, quest’ultimo, sarebbe un falso problema in caso di disconoscimento (da parte del contribuente) della conformità delle copie prodotte dall’Ente riscossore rispetto agli originali conservati in ufficio.

Problema, appunto, risolvibile con l’utilizzo di altri mezzi di prova quali le presunzioni.

È qui che, invece, il problema si mostra totalmente: le presunzioni nel processo tributario, in special mondo, non sarebbero ammesse ai fini decisori.

Ciò tenuto conto di un mix di disposizioni che porta la materia ad un vuoto di disciplina non colmabile mediante analogia od interpretazione estensiva essendo il regime tributario sottoposto a c.d. “tipicità della fattispecie”.

Si consideri l’articolo 7, co. 4, Decreto legislativo 546/92 il quale prescrive “Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”.

E qui si potrebbe opinare, in altri termini, cosa abbia a che fare il regime testimoniale o del giuramento con la questione del disconoscimento trattato dalla Cassazione con la decisione in esame.

Sovviene, a tal proposito, l’articolo 2729 codice civile prescrivendo che “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.

Evidente è, pertanto, che il processo tributario non ammette alcuna prova testimoniale (ma occorrerebbe ulteriore apprendimento) e, per l’effetto, si potrebbe pensare che le presunzioni disciplinate dal codice civile non trovino alcuno spazio ai fini probatori.

Opportuna sarebbe, quindi, una norma specifica sulla questione affinché si indicasse una volta per tutte la strada da percorrere: la materia è molto normata ed a maglie larghissime.

Diversamente non solo si assisterebbe a decisioni giudiziali discutibili, ma soprattutto a probabili violazioni delle garanzie costituzionali di Giusto processo ex articolo 111 Cost. (attesa l’inclinazione giudiziale implicita a consentire presunzioni contro il cittadino-contribuente) nonché della parità di trattamento (quanto a strumenti probatori disponibili) dinanzi alla legge.

Il principio costituzionale di cui all’articolo 3 della Carta fondamentale italiana parla chiaro enunciando che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge… omissis… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.