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Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET

La Legge approvata in via definitiva al Senato il 23 gennaio 2006 è diretta a reprimere il fenomeno della pedopornografia infantile, apportando delle modifiche alle disposizioni introdotte con la Legge 03.08.1998 n°269.

Il provvedimento normativo in esame inasprisce le pene, aumentando i comportamenti penalmente rilevanti ed estendendo la tutela del minore fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Tale riforma garantisce una più incisiva repressione dello sfruttamento sessuale dei minori ed introduce delle norme che puniscono il fenomeno dilagante della pedopornografia effettuata a mezzo internet.

Ecco le novità più salienti della recente riforma:

- Viene ampliata la nozione di pornografia infantile, in modo da aumentare i fenomeni distorti oggetto di repressione.

- I minori sono protetti sino al compimento del diciottesimo anno di età.

- I reati sessuali commessi verso minori sono punibili d’ufficio. Prima di tale riforma, i reati commessi contro un minore che avesse compiuto già quattordici anni erano punibili a querela di parte, diversamente da quelli compiuti contro un minore che avesse meno di quattordici anni, per i quali era prevista la procedibilità d’ufficio.

- In tutti i casi di reati sessuali che vedono coinvolti dei minori è stata introdotta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati.

- Turismo sessuale: si reprime il comportamento di quei soggetti che partecipano a viaggi al fine di fruire della prostituzione minorile, anche grazie a leggi di Stati esteri meno incisive di quelle del nostro ordinamento.

- La novità più importante consiste nella repressione dei comportamenti pedopornografici sulla rete internet. E’ stato introdotto un sistema di controllo e di disattivazione di mezzi informatici di pagamento, come le carte di credito o i bancomat.

- E’ stato istituito, inoltre, presso il Ministero dell’Interno il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, il quale ha il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall’estero, sull’andamento del fenomeno su rete.

La Legge, che fa seguito ad una decisione quadro 2004/681/GAI del 22.12.2003, individua gli elementi costituivi del reato di sfruttamento di minori, fissando dei principi analoghi a quelli presenti negli altri Stati europei.

Inoltre, finalmente, trova compiuta repressione il fenomeno della pedopornografia telematica, fenomeno molto diffuso, poiché la rete internet permette al fruitore di immagini pornografiche di rimanere nell’anonimato e di scambiare e acquisire, più velocemente e facilmente, le immagini o i documenti.

A conferma dell’importanza del fenomeno pedopornografico su internet, possiamo ricordare una sentenza della Suprema Corte, nella quale ha precisato che “Un atto sessuale si caratterizza quale atto di prostituzione non necessariamente per il contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì per il fatto che l’atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. Ne deriva che si è in presenza di un atto di prostituzione tutte le volte in cui chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi ma gli stessi risultino collegati tramite Internet, in videoconferenza, che consenta all’utente della prestazione di interagire con chi si prostituisce così da poter chiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che ordina la prestazione sessuale a pagamento.” (Cass. pen., sez. III, 22/04/2004, n.25464; in Riv. Pen., 2004, 966).



La Legge approvata in via definitiva al Senato il 23 gennaio 2006 è diretta a reprimere il fenomeno della pedopornografia infantile, apportando delle modifiche alle disposizioni introdotte con la Legge 03.08.1998 n°269.

Il provvedimento normativo in esame inasprisce le pene, aumentando i comportamenti penalmente rilevanti ed estendendo la tutela del minore fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Tale riforma garantisce una più incisiva repressione dello sfruttamento sessuale dei minori ed introduce delle norme che puniscono il fenomeno dilagante della pedopornografia effettuata a mezzo internet.

Ecco le novità più salienti della recente riforma:

- Viene ampliata la nozione di pornografia infantile, in modo da aumentare i fenomeni distorti oggetto di repressione.

- I minori sono protetti sino al compimento del diciottesimo anno di età.

- I reati sessuali commessi verso minori sono punibili d’ufficio. Prima di tale riforma, i reati commessi contro un minore che avesse compiuto già quattordici anni erano punibili a querela di parte, diversamente da quelli compiuti contro un minore che avesse meno di quattordici anni, per i quali era prevista la procedibilità d’ufficio.

- In tutti i casi di reati sessuali che vedono coinvolti dei minori è stata introdotta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati.

- Turismo sessuale: si reprime il comportamento di quei soggetti che partecipano a viaggi al fine di fruire della prostituzione minorile, anche grazie a leggi di Stati esteri meno incisive di quelle del nostro ordinamento.

- La novità più importante consiste nella repressione dei comportamenti pedopornografici sulla rete internet. E’ stato introdotto un sistema di controllo e di disattivazione di mezzi informatici di pagamento, come le carte di credito o i bancomat.

- E’ stato istituito, inoltre, presso il Ministero dell’Interno il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, il quale ha il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall’estero, sull’andamento del fenomeno su rete.

La Legge, che fa seguito ad una decisione quadro 2004/681/GAI del 22.12.2003, individua gli elementi costituivi del reato di sfruttamento di minori, fissando dei principi analoghi a quelli presenti negli altri Stati europei.

Inoltre, finalmente, trova compiuta repressione il fenomeno della pedopornografia telematica, fenomeno molto diffuso, poiché la rete internet permette al fruitore di immagini pornografiche di rimanere nell’anonimato e di scambiare e acquisire, più velocemente e facilmente, le immagini o i documenti.

A conferma dell’importanza del fenomeno pedopornografico su internet, possiamo ricordare una sentenza della Suprema Corte, nella quale ha precisato che “Un atto sessuale si caratterizza quale atto di prostituzione non necessariamente per il contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì per il fatto che l’atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. Ne deriva che si è in presenza di un atto di prostituzione tutte le volte in cui chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi ma gli stessi risultino collegati tramite Internet, in videoconferenza, che consenta all’utente della prestazione di interagire con chi si prostituisce così da poter chiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che ordina la prestazione sessuale a pagamento.” (Cass. pen., sez. III, 22/04/2004, n.25464; in Riv. Pen., 2004, 966).