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Divieto di svolgere determinate attività

§ 220 b
Veliero a due alberi
Ph. Riccardo Radi / Veliero a due alberi

Abstract

Un’efficace tutela dei minorenni (e delle persone agli stessi equiparate), esige, che misure atte a garantire la stessa, devono intervenire già molto prima che il bene giuridico tutelato venga nuovamente leso; occorre prevedere l’adottabilità di misure – nei confronti di potenziali recidivi – “weit im Vorfeld einer (neuerlichen) Sexualstraftat” perpetrata contro le predette persone. A tal fine, il legislatore ha inserito nel Codice penale il vigente § 220 b.

 

Indice:

1. Il § 220 b StGB quale misura di prevenzione speciale

2. Presupposti per l’applicazione del “Tätigkeitsverbot”

3. Persone equiparate ai minorenni

4. Sanzioni per chi contravviene al “Tätigkeitsverbot”

5. Norme di carattere processuale

 

1. Il § 220 b StGB quale misura di prevenzione speciale

Il § 220 b StGB prevede una cosiddetta vorbeugende Maßnahme (misura preventiva) applicabile a carico di chi è condannato per un reato contro la “sexuelle Integrität und Selbstbestimmung” di una persona di minore età, qualora sussista un’elevata probabilità (vedasi 14 Os 107/12 k) della commissione di un ulteriore reato di natura sessuale nei confronti di un minore con abuso dell’attività esercitata quale insegnante (anche della scuola professionale) o con funzioni di sorveglianza su minori. Oltre a insegnanti, possono essere soggetti a provvedimento previsto dal § 220 b StGB, “Lehrherren” (maestri d’arte), allenatori, pediatri, commessi in negozi che vendono giocattoli.

La “Maßnahme” di cui al § 220 b StGB, costituisce una “reazione” all’elevata pericolosità manifestata dall’autore nel perpetrare un reato di natura sessuale contro minorenni.

Ai fini dell’applicabilità del § 220 b StGB, sono decisive unicamente considerazioni inerenti alla prevenzione speciale.

La misura de qua, non consegue – automaticamente – all’avvenuta condanna per un reato di carattere sessuale di cui sopra, commesso ai danni di un minore, ma deve essere disposta dal giudice in sentenza.

Il disposto di cui al § 220 b StGB, è stato introdotto nel Codice penale austriaco nel 2009, per effetto del II° “Gewaltschutzgesetz” e persegue l’obiettivo di prevenire, che il condannato per un reato di natura sessuale ai danni di un minore, possa, “abusando” della propria attività - professionale o non – commettere un ulteriore reato della stessa specie ai danni di una persona di minore età.

Il § 220 b StGB è stato riformato con decorrenza 1.1.2020. Sul contenuto di questa riforma parleremo in seguito, anche se va osservato subito, che la “Maßnahme”, secondo il riformato § 220 b StGB, va disposta, non più per la durata minima di un anno o per quella massima di 5 anni, ma a tempo indeterminato (“auf unbestimmte Zeit”), salvo il disposto di cui al comma 5 del citato paragrafo.

Prima della riforma del 2009, entrata in vigore nel 2010, il “Tätigkeitsverbot” a tempo indeterminato poteva essere disposto soltanto nel caso, in cui vi fosse il pericolo “schwerer Folgen (conseguenze gravi) per un minore oppure se all’autore del reato, era già stata vietata l’attività lavorativa (o non lavorativa), vale a dire, se fosse stata ravvisata l’aggravante, il “qualifizierte Fall”, previsto dal comma 2 del § 220 b StGB. In questo caso, occorreva, che la reiterazione del reato, fosse molto probabile. Una “novità” rispetto alla formulazione originaria del § 220 b StGB, è, che il vigente § 220 b StGB, presuppone, per la sua applicabilità, un reato doloso, punito con pena detentiva superiore a un anno, mentre prima, il § 220 b StGB prevedeva semplicemente l’avvenuta commissione di una “strafbaren Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung”.

Il § 220 b StGB, è una “personenbezogene vorbeugende Maßnahme” (misura riferita alla persona del condannato), che viene disposta al fine di prevenire che il condannato, approfittando dell’attività svolta (che, come già osservato, non deve necessariamente essere di carattere professionale), possa commettere un ulteriore reato di natura sessuale ai danni di un minore. Il legislatore (comma 1 del citato paragrafo) ha usato le espressioni “Erwerbstätigkeit” (attività con fine di lucro) o “sonstige Tätigkeit” (altra attività esercitata anche senza fine di lucro (nel comma 1 è indicato, a titolo di esempio, l’attività nell’ambito di un’associazione oppure in “einer anderen Einrichtung” , altra istituzione).

La “Maßnahme” prevista dal § 220 b StGB, appare più “grave” rispetto al “Berufsverbot” (divieto di svolgere un’attività di carattere professionale) in quanto è ”impeditiva” anche di attività, possiamo dire, “extraprofessionale” (o, comunque, non retribuita, attività svolta nell’ambito del volontariato). Le attività devono riferirsi all’educazione, addestramento professionale o alla sorveglianza di minori.

È da notare, che l’applicabilità del § 220 b StGB, sussiste anche se l’esercizio dell’attività è prevista per il futuro (“auszuüben beabsichtigt”).

Il divieto de quo, è applicabile soltanto nei limiti, in cui la misura è atta a prevenire la perpetrazione di ulteriori reati (sessuali) ai danni di minori. Pertanto, con riferimento al § 220 b StGB, non può essere disposto un divieto (generale) di esercitare l’attività di insegnante, in quanto deve pur sempre essere possibile l’esercizio di attività didattica in favore di chi minore non è (cioè nell’ambito della cosiddetta Erwachsenenbildung). In sede di riforma, nel comma 1, sono stati inseriti anche reati contro “Leib und Leben” (la vita e l’incolumità individuale) e il legislatore ha precisato, che la cosiddetta Anlasstat (per la quale vi è stata condanna), deve essere stato un reato doloso (“vorsätzlich begangene Tat”).

 

2. Presupposti per l’applicazione del “Tätigkeitsverbot”

Presupposti per comminare il “Tätigkeitsverbot”, sono: 1) l’aver commesso un reato di natura sessuale (§§ 201 e seguenti StGB) ai danni di persona minorenne, 2) la pericolosità dell’autore di questo reato e il fatto, che questi ha esercitato, al momento della commissione di uno dei suddetti reati, un’attività relativa ai settori dell’educazione, dell’addestramento professionale o della sorveglianza di minori oppure ha, in altro modo (“sonst”), contatti con minori (o è destinato ad averne, per esempio, se si tratta di studente di un istituto magistrale), 3) l’esistenza del pericolo, che il condannato possa, abusando delle propria attività professionale (e non), commettere ulteriore reato di natura sessuale, con conseguenze non lievi. In ogni caso, deve essere osservato il principio di proporzionalità (“Verhältnismäßigkeitsgebot”); si veda in proposito OGH 15 Os 119/06y).

Il reato (di carattere sessuale (per il quale vi è stata sentenza di condanna)), viene indicato come “Anlasstat” (fatto, che originato la condanna), mentre il reato, di cui si teme la perpetrazione in futuro (senza comminazione del “Tätigkeitsverbot”), viene indicato come “Prognosetat”.

Per quanto concerne reati commessi da un cittadino austriaco all’estero e il divieto de quo, si vedano i §§ 65, comma 4 e comma 5, StGB.

La norma di cui al § 220 b StGB, è più che opportuna. Per decenni e decenni, gli abusi, perpetrati ai danni di minori, sono stati “coperti”; erano una cosa, di cui non si doveva, anzi, non si poteva neppure parlare. Le “coperture” erano a livello, anche, altissimo e, non di rado, reciproche. Gli adescamenti, non infrequentemente, avvenivano alla fermata dell’autobus, sita a pochi passi dal luogo di residenza di questi ….”signori”. Coloro, che sapevano e avevano il dovere istituzionale, di informare l’autorità giudiziaria, hanno taciuto e, per questo, dovrebbero vergognarsi ancora oggi. “Den Kopf in den Sand gesteckt”, come gli struzzi. Si sosteneva, strenuamente, che “Non è che la verità non sia bella, ma, a volte, fa tanto di quel danno, che il tacerla non è colpa, ma… merito” (e così, purtroppo, è stato)! Non poteva essere vero, quello che non doveva essere vero. È un po’, come avviene oggi per la corruzione (e il - diffusissimo – opportunismo).

 

3. Persone equiparate ai minorenni

Ai minorenni sono equiparate determinate categorie di persone. Prevede il comma 2 del § 220 b StGB, che, qualora sia stato commesso un reato previsto dal comma 1 del § 220 b StGB ai danni di una persona non in grado di difendersi (“wehrlos”) in quanto di salute precaria, affetta da malattia o da handicap psichico e se al momento della commissione del fatto, l’autore del reato ha esercitato o era intenzionato a esercitare un’attività a scopo di lucro o altra attività in un’associazione o istituzione, che implica assistenza alle predette persone o, in altro modo, contatti intensi con le stesse, al condannato deve essere interdetto – a tempo indeterminato – l’esercizio di quest’attività o di un’attività simile, se vi è pericolo che, abusando dell’esercizio di un’attività del genere, il condannato commetta un ulteriore reato del genere di cui sopra, con conseguenze non soltanto lievi.

La cosiddetta bedingte Nachsicht, equiparabile al beneficio della sospensione condizionale, non è concedibile (§ 45, comma 4, StGB) in favore di una persona, nei confronti della quale è stato disposto il “Tätigkeitsverbot”.

 

4. Sanzioni per chi contravviene al “Tätigkeitsverbot”

Chi contravviene al “Tätigkeitsverbot”, che gli è stato inflitto ai sensi dei commi 1-3 del 220 b StGB, è punito con pena detentiva fino a sei mesi o con pena pecuniaria fino a 360 Tagessätze.

Per quanto concerne l’espressione “nachgehen”, usata nel comma 4 del citato paragrafo, essa è interpretata nel senso di esercitare una delle attività(anche se non con fini di lucro) indicate nei commi 1 e 2.

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato de quo, è necessario il dolo (“Vorsatz”) nell’intensità della “Wissentlichkeit”. In proposito, è da notare, che il Codice penale austriaco, al § 5, prevede il “Vorsatz”, costituito da due componenti (la “Wissenskomponente” (sapere) e la “Wollenskomponente” (volere); distingue tre specie di dolo: 1) il “bedingten Vorsatz” (comma 1), detto anche dolus eventualis, 2) la “Wissentlichkeit” (comma 3), detto anche dolus principalis e 3) l’”Absichtlichkeit” (comma 2).

 

5. Norme di carattere processuale

Per quanto concerne la normativa di carattere processuale con riferimento alle “vorbeugenden Maßnahmen”, essa è contenuta nei §§ 435-441 StPO (CPP).

Di norma il PM inoltra a chi di competenza la richiesta affinché venga disposto il “Tätigkeitsverbot”; ciò avviene, se, ad avviso del PM, sussistono i presupposti per l’emanazione di un provvedimento del genere. Devono essere osservate le disposizioni previste dal § 441, comma 1, StPO.

Tuttavia, il “Tätigkeitsverbot” può essere disposto dal giudice con sentenza, anche senza richiesta del PM. È da notare, che nel procedimento, al termine del quale viene comminato il “Tätigkeitsverbot”, il giudice deve necessariamente (“zwingend”) avvalersi dell’ausilio di un perito in materia di psichiatria, il quale deve, specificamente, prendere posizione sulla richiesta del PM e sui presupposti previsti per la “vorbeugenden Maßnahme", che dovrà essere comminata con la sentenza (vedasi 12 Os 1/91).

L’imposizione o il diniego della misura di cui al § 220 b StGB, costituisce parte dell’”Ausspruch über Strafe” ed è impugnabile con “Nichtigkeitsbeschwerde (per nullità) o con appello (Berufung”).

Vi è ”Nichtigkeit”, qualora il “Tätigkeitsverbot” sia stato disposto e se, nel corso del dibattimento, non è stata esaminata la sussistenza dei relativi presupposti di legge (§ 439, comma 1, StPO).

Vi è “Nichtigkeit” altresì, se non è stato nominato (almeno) un perito nel procedimento avente per oggetto la disposizione di una “vorbeugenden Maßnahme” (vedasi 12 Os 1/91) oppure se non è stato rispettato il principio del contraddittorio.

È escluso, che possa essere comminato “Tätigkeitsverbot”, se il reato, per il quale vi è (già) stata condanna, è prescritto (§ 57, comma 4, StGB, il quale prevede, che, una volta maturata la prescrizione, “vorbeugende Maßnahmen” diventano “unzulässig (inammissibili).

Il datore di lavoro, che impiega una persona, nei confronti della quale è stato disposto un “Tätigkeitsverbot” essendo a conoscenza di questo provvedimento, può essere condannato per concorso nel reato di cui al comma 6 del (nuovo) § 220 b StGB; deve esserci l’estremo della “Wissentlichkeit” da parte del datore di lavoro. Il reato previsto dal comma 6 del § 220 b StGB, è integrato, indipendentemente dal fatto, che per l’attività sia stata convenuta o meno una retribuzione (o un emolumento). Quanto contemplato dal comma 6 del § 220 b StGB, rappresenta un “unicum” rispetto alle altre “vorbeugenden Maßnahmen”.

Il comma 6 del § 220 b StGB prevede un reato autonomo, che è consumato, una volta che la persona, nei confronti della quale il “Tätigkeitsverbot “ è diventato irrevocabile, inizia l’attività oggetto di divieto. Si tratta di un cosiddetto schlichten Tätigkeitsdelikt.